3. I TESTI Codice di diritto canonico Libro IV – La funzione di santificare della Chiesa II Battesimo Can. 858 – § 1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese. § 2. Per comodità dei fedeli, l’Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un’altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia. Conservazione e venerazione della Santissima Eucaristia Can. 934 – § 1. La Santissima Eucaristia § 2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la Santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese. Can. 935 – Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la Santissima Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano. Can. 936 – Nella casa di un istituto religioso o in un’altra pia casa, la Santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o nell’oratorio principale annesso alla casa; l’Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata in un altro oratorio della medesima casa. Can. 937 – Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento. Can. 938 – § 1. La Santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell’oratorio. Can. 939 – Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza. Can. 940 – Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo. Sacramento della Penitenza Le chiese Can. 1214 – Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto tale culto. Can. 1215 – § 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano. Can. 1216 – Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell’arte sacra. Can. 1217 – § 1. Compiuta opportunatamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia. Can. 1218 – Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta avvenuta la dedicazione. Can. 1219 – Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali. Can. 1220 – § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addice alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo. Can. 1221 – L’ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e gratuito. Can. 1222 – § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né èpossibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso. Gli altari Can. 1235 – § 1. L’altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato. Can. 1236 – § 1. Secondo l’uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell’altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera: tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare un’altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia. Can. 1237 – § 1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici. Can. 1238 – § I. L’altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212. Can. 1239 – § 1. L’altare, sia fisso che mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.
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