Condominio: le risposte dell’avvocato

Tratto da:
Il camino N° 85
Attraverso le vie del fumo

Il fuoco oltre alla cenere produce una serie di fumi che avendo una temperatura notevolmente più elevata dell’aria presente nell’ambiente, tendono a salire verso l’alto. Si sviluppa un effetto di depressione che richiama l’aria circostante al focolare e, alimentando la combustione, crea una colonna ascendente. Lo scopo della canna fumaria è quello di incanalare i fumi e farli defluire verso l’esterno. Per realizzare canne fumarie con ottime caratteristiche tecniche ci sono prodotti innovativi. Tuttavia il corretto funzionamento di una canna fumaria e dell’intero impianto a questa collegato dipende molto dall’accuratezza con la quale vengono eseguiti la progettazione ed i relativi calcoli per il dimensionamento. Attualmente il mercato offre ottimi prodotti che usufruiscono al meglio dei materiali – che variano dal refrattario all’acciaio – e delle tecnologie più avanzate che consentono grazie alla vasta disponibilità d’impiantistica di agevolare il momento progettuale, le operazioni in sito durante il montaggio e permettono un elevato grado di versatilità. Attualmente il settore delle canne fumarie è in grado di offrire prodotti di qualità con ottime rese prestazionali ma sono ancora numerosi gli impianti esistenti troppo vecchi, quindi inadeguati dal punto di vista funzionale, normativo e per sicurezza. (R.G.)

COSA DICE LA LEGGE

 

Le risposte dell’avvocato
rubrica a cura dell’ Avvocato Maurizio Voi Vice Direttore Centro Studi Nazionale ANACI

I principi dettati dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, supremo organo di giustizia italiano, sulla costitruzione e manutenzione delle canne fumarie nei condomini si possono così riassumere: Costruzione. Risulta consolidato l’orientamento secondo il quale, in generale, le norme sulle distanze legali nelle costruzioni sono applicabili nei rapporti tra condomino e condominio solo se compatibili con quanto dispone l’art. 1102 c.c., circa la possibilità d’uso del singolo partecipante di servirsi delle parti comuni per un suo uso egoistico. Nel caso di contrasto prevalgono le norme sull’uso delle cose comuni, quindi il singolo può appoggiare al muro condominiale ed in prossimità della finestra di un altro condomino una canna fumaria per il suo locale ad uso pizzeria (Cass. 15394/2000); si possono praticare piccoli fori nella parete (Cass. 6341/2000); se poi il problema è relativo all’adeguamento degli impianti dell’appartamento alle moderne concezioni tecniche non vi è problema di installazione e non vengono prese in considerazione prescrizioni relative ai tubi ex art. 889 c.c. (Cass. 3105/81). Qualche problema può comunque nascere relativamente alla ubicazione della canna fumaria – con particolari opere murarie – se questa, oggettivamente, sottrae all’uso comune e attuale alcune parti dell’edificio. Così se per una pronuncia del 1987 (Cass. 4201/87) l’installazione sembra essere illegittima, con la sent. 2774/92 la Cassazione appare aver mutato indirizzo, considerando legittima la sua installazione nel lastrico solare comune incorporandone una porzione con opere al servizio esclusivo dell’appartamento, se essa occupa una zona periferica del tutto trascurabile. Attenzione ai reati edilizi. Va prestata estrema attenzione nel momento della costruzione della canna fumaria poiché i Supremi Giudici non sono proprio d’accordo. Così se con la decisione del 25.8.1988 n. 10396 la Cassazione penale ha ritenuto che l’innalzamento di una canna fumaria, completa funzionalmente un’opera preesistente e quindi abbisogna di una concessione edilizia, con le precedenti decisioni del 25.6.1983 n. 6030 e 13.1.1983 n. 2667, ciò è stato fermamente escluso.

 

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