La Nota pubblica nell’Appendice Il/A 3 alcune parti di documenti indispensabili. Qui altri se ne aggiungono. Ad essi rinviano molte note che risultano così facilmente esplicitate e chiare.
Costituzione conciliare sulla sacra liturgia Sacrosanctum concilium SC 22. 23. 44-46.
(Il testo italiano è quello dell’Enchiridion Vaticanum. Altri importanti nn. di SC si trovano in Appendice Il/A 3 alla Nota.)
22 – L’ordinamento liturgico compete alla gerarchia
22. § 1. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa, che risiede nella sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo. § 2. Per i poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite. § 3. Perciò nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa, in materia liturgica.
23 – Tradizione e progresso 23. Per conservare la sana tradizione e aprire però la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della liturgia deve essere sempre preceduta da un’accurata investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre si prendano in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l’esperienza derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti qua e là concessi; infine, non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della chiesa, e con l’avvertenza che lenuove forme scaturiscano in maniera in qualche modo organica da quelle già esistenti. Si evitano anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti tra regioni confinanti.
44 – Commissione liturgica nazionale 44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all’art. 22 § 2, istituisca una commissione liturgica la quale si serva dell’aiuto di esperti in liturgia, in musica, in arte sacra e in pastorale. Tale commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, dai cui membri non siano esclusi, se necessario, laici particolarmente esperti in questa materia. Sarà compito della stessa commisione, sotto la guida dell’autorità ecclesiastica territoriale, di cui sopra, dirigere l’azione pastrale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla sede apostolica.
45 – Commissione liturgica diocesana
45. Parimenti nelle singole diocesi ci sia la commissione di sacra liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del vescovo, l’azione liturgica. Può essere opportuno talvolta che più diocesi costituiscano una sola commissione che promuova di comune accordo l’azione liturgica.
46 – Altre commissioni
46. Oltre alla commissione di sacra liturgia, per quanto possibile, siano costituite in ogni diocesi anche le commissioni di musica sacra L’altare, segno di Cristo e di arte sacra. È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro, anzi non di rado potrà essere opportuno che formino un’unica commissione.
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