Il testo della Direttiva Europea 2010/31 UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo (2),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:
1. La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (4), è stata modificata (5). Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

2. Un’utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell’energia riguarda, tra l’altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo  fonti essenziali di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

3. Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al  protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.4. La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all’Unione di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

5. Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione per conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell’Unione entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata «Piano d’azione per l’efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità». Tale piano d’azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell’edilizia. Nella risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

6. fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2 per i quali l’efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (7), prevede la promozione dell’efficienza energetica nel quadro dell’obiettivo vincolante di fare in modo che l’energia da fonti rinnovabili copra il 20% del consumo energetico totale dell’Unione entro il 20206. Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l’im pegno dell’Unione a promuovere lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’Unione approvando l’obiet tivo vincolante di una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabi lisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

7. È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

8. Le misure per l’ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell’ambiente ter mico interno e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni rela tive agli edifici quali l’accessibilità, la sicurezza e l’uso cui è destinato l’edificio.

9. La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che potrebbe es sere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò com prende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreg giamento, la qualità dell’aria interna, un’adeguata illumi nazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio.
Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti.

10. È di esclusiva competenza degli Stati membri fissare re quisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti dovrebbero essere fis sati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i ri sparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.11. L’obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può giustificare in determi nate circostanze, per esempio sulla base di differenze climatiche, la fissazione da parte degli Stati membri di requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi che in pratica limiterebbero l’installazione di prodotti per l’edilizia conformi alle norme previste dalla legislazione dell’Unione, purché tali requisiti non costituiscano un’ingiustificata barriera di mercato.

12. Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i si stemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi, se disponibili e appropriati, di strumenti armo nizzati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009
, relativa all’istituzione di un quadro per l’elabora zione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del con sumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uni formi relative ai prodotti (2), al fine di assicurare la coe renza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato.

13. La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Pertanto il termine «incentivo» utilizzato nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretato come inclusivo di aiuti di Stato.

14. La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodo logico comparativo che consenta di calcolare livelli otti mali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero avva lersi di tale quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia supe riore al 15%, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la diffe renza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell’esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati
del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i pro gressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.15. Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono una ristrutturazione importante dovrebbero pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che il potenziale dell’applicazione dei sistemi alternativi di approvvigionamento energetico non è generalmente analizzato appieno, dovrebbero
essere presi in considerazione si stemi alternativi di approvvigionamento energetico per gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalle loro dimensioni, in base al principio secondo cui si deve garantire in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento a livelli ottimali in funzione dei costi.

16. A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrut turazione importante costituisce un’occasione per miglio rare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi.
Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti mi nimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell’edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una «ristrutturazione importante» in termini di percentuale della superficie dell’involucro dell’edificio op pure in termini di valore dell’edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell’edificio, si potrebbero utilizzare va lori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l’edificio è situato.17) È necessario istituire misure volte ad aumentare il nu mero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo ener getico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(18) Sono in corso di istituzione o di adeguamento strumenti finanziari dell’Unione e altri provvedimenti con l’obiet tivo di incentivare misure legate all’efficienza energetica. Tali strumenti finanziari a livello dell’Unione compren dono, tra l’altro, il regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1), mo dificato per consentire maggiori investimenti a favore dell’efficienza energetica nell’edilizia abitativa; il partena riato pubblico-privato su un’iniziativa europea per «edifici efficienti sul piano energetico», volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati; l’iniziativa CE-Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per il finanziamento dell’energia sostenibile nell’Unione Europea, volta a consentire, tra l’altro, investimenti per l’efficienza energetica, e il «fondo Marguerite» guidato dalla BEI: fondo europeo 2020 per l’energia, il cambia mento climatico e le infrastrutture; la direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto (2); lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese); lo strumento di finanziamento per l’efficienza energetica; il programma quadro per la competitività e l’innovazione, comprendente il programma «Ener gia intelligente per l’Europa II»  incentrato specificamente sull’eliminazione di barriere di mercato connesse all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili me diante ricorso, per esempio, allo srumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale);
Il Patto dei sindaci; il programma per l’innova zione e l’imprenditorialità; il programma 2010 di soste gno alle politiche in materia di TIC, il settimo pro gramma quadro di  ricerca. La Banca Europea per la rico struzione e lo sviluppo fornisce altresì finanziamenti allo scopo di incentivare misure legate all’efficienza energetica.19. Gli strumenti finanziari dell’Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente di rettiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare, dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per cataliz zare gli investimenti in misure di efficienza energetica.
Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello svi luppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regio nali e locali per l’efficienza energetica che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole
e medie imprese e alle società di servizi per l’efficienza energetica.

20. Al fine di fornire informazioni adeguate alla Commis sione, gli Stati membri  dovrebbero redigere un elenco delle misure esistenti e proposte, anche di carattere finan ziario, diverse da quelle richieste dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. L’elenco delle misure esistenti e proposte degli Stati membri può comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di mercato e ad incorag giare investimenti e/o al
tre attività per accrescere l’efficienza energetica di edifici nuovi ed esistenti, così con tribuendo potenzialmente alla riduzione della povertà energetica. Dette misure potrebbero includere, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, l’assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata, sovvenzioni dirette, pro grammi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevo lato, programmi di aiuti e programmi di garanzia dei prestiti. Gli enti pubblici e le altre istituzioni preposti alla concessione di tali misure di carattere finanziario potrebbero collegare l’applicazione delle stesse alla prestazione energetica indicata e alle raccomandazioni con tenute negli attestati di prestazione energetica.

21. Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d’azione in materia di efficienza energetica previsti all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energe tici (1). In ogni Stato membro il settore pubblico do vrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di presta zione energetica nell’edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici oc cupati da enti pubblici.22. Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio o di un’unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell’atte stato di prestazione energetica, dati corretti sulla presta zione energetica dell’edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. Può essere utile condurre campagne d’informazione per incoraggiare ulteriormente i proprie tari e i locatari a migliorare la prestazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì es sere incoraggiati a scambiare informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano dispo nibili tutti i dati per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari. L’attestato di prestazione energe tica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l’in cidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno energetico dell’edificio, sul consumo di energia primaria e sulle emissioni di biossido di carbonio.

23. Gli enti pubblici dovrebbero dare il buon esempio e adoperarsi per attuare le  raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare gli enti pubblici ad
adottare tempestiva mente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica non appena fattibile.

24. Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitual mente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l’esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l’ambiente e l’energia
sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla
certificazione energe tica ad intervalli regolari.
La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata
affig gendo gli attestati di prestazione energetica in luogo vi sibile, in particolare negli edifici di determinate dimen sioni occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come negozi e centri commerciali, super mercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi.

25. Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell’aria nei paesi eu ropei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell’energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono
a mi gliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l’ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell’opera edilizia, nonché sull’ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni cli matiche interne e il microclima intorno agli edifici.26. La manutenzione e l’ispezione regolari, da parte di per sonale qualificato, degli impianti di riscaldamento e con dizionamento contribuiscono a garantire la corretta rego lazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energe tico e della sicurezza. È opportuno sottoporre l’intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di so stituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

27. Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici e di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e/o accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell’Unione, a beneficio dei potenziali acqui renti o utilizzatori dell’immobile. Al fine di assicurare la qualità della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta l’Unione,
ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

28. Gli enti locali e regionali, essendo fondamentali per l’ef ficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero es sere consultati e coinvolti, se e quando opportuno se condo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, all’elaborazione di pro grammi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all’attuazione della presente direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire anche per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svol gimento delle operazioni necessarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progetti sti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combina zione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e telerinfrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristruttura zione di aree industriali o residenziali.29. Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l’ef ficace attuazione della presente direttiva. Pertanto, un numero congruo di installatori e costruttori dovrebbe possedere, attraverso la formazione ed altre misure, un adeguato livello di competenza
per l’installazione e l’inte grazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.

30. Gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e la Commissione dovrebbe proseguire le attività da essa svolte nel quadro del programma «Energia intelligente per l’Europa» riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni concernenti le norme per la formazione di tali figure professio nali specializzate.

31. Per rafforzare la trasparenza della prestazione energetica nel mercato immobi
liare non residenziale dell’Unione, occorre stabilire criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. In conformità dell’articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 2 ), ad eccezione della proce dura di regolamentazione con controllo, che non è ap plicabile.

32. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto ri guarda l’adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell’allegato I e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica. È particolarmente im portante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.33. Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della complessità del settore edile e dell’incapacità dei mercati immobiliari nazionali di ri spondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ot temperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

34. L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto na zionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che co stituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2002/91/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni immu tate deriva da tale direttiva.

35. La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

36. Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzio nale «Legiferare meglio» (3), gli Stati membri sono inco raggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possi bile, la concordanza tra la presente direttiva e i provve dimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
continua

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