ALTEZZA MINIMA DEI CAMINI PER IMPIANTI A COMBUSTIONE DI PICCOLE DIMENSIONI
1-ASPETTI GENERALI
Se i gas di scarico degli impianti a combustione non vengono evacuati a un’altezza sufficiente dal tetto, gli abitanti dell’edificio in cui si trova l’impianto e l’ambiente circostante possono essere messi in pericolo o molestati dagli inquinanti atmosferici. Una misura di protezione efficace è costituita da camini sufficientemente alti sopra il tetto. I gas di scarico degli impianti a combustione devono sempre essere evacuati al di fuori delle turbolenze del flusso d”aria. Le raccomandazioni dell’UFAFP concernenti l’altezza minima dei camini sui tetti sono basate su questo principio fondamentale (fig 1 e 2 nella pagina seguente).
2- CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROMEMORIA Il presente promemoria è un estratto delle Raccomndazioni sui camini dell’UFAFP. È valido per le caldaie e altri impianti a combustione della potenza termica seguente:
Impianti a combustione alimentati con: potenza termica
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Legna da ardere |
fino a 70 kW
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Carbone |
fino a 70 kW
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Per tutti gli altri impianti si rimanda alle Raccomandazioni dell’UFAFP sui camini e, per i camini di grandi dimensioni, all’allegato 6 dell’Ordinanza sull’inquinamento atmosferico (OIAt).
3 – BASI GIURIDICHE
Conforme all’articolo 6 OIAt; le emissioni (ad esempio i gas degli impianti a combustione)devono essere evacuati, in linea di principio, i camini o le condotte di sbocco per l’aria viziata sul tetto. Le raccomandazioni dell’UFAFP sui camini indicano come applicare concretamente l’articolo 6 OIAt. Abitualmente ciò avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione dei comuni. In questo casole raccomandazioni sono immediatamente vincolanti per il committente. Diversi cantoni hanno dichiarato vincolanti le Raccomandazioni tramite legge o ordinanza, oppure hanno invitato i Comuni ad applicare le raccomandazioni ove possibile. In caso di controversie, anche i tribunali si basano di regola sulle Raccomandazioni. Oltre alle prescrizioni di igiene dell’aria sull’altezza minima dei camini, devono essere sempre rispettate anche le Prescrizioni di protezione antincendio 4 cantonali. Queste Prescrizioni intendono ridurre al minimo il rischio di incendi causato da gas di scarico incandescenti e dallo sprigionamente di scintille. Determinante per il proprietario dell’immobile e il gestore dell’impianto è sempre la più severa delle due prescrizioni (di regola si tratta dell’altezza del camino motivata da considerazioni di igiene dell’aria).
4- ALTEZZA MINIMA DELLO SBOCCO DEL CAMINO SUL TETTO
1 – Lo sbocco del camino deve superare: a – di almeno 0,5 m la parte più alta dell’edificio (p. es. il colmo); b – di almeno 1,5 m la superficie di un tetto piatto.
2 – Per gli impianti a combustione alimentati a gas della potenza termica pari o inferiore a 40 kW, in deroga al capoverso 1, lo sbocco del deve superare la superficie del tetto come segue, misurando ad angolo retto: a – per gli apparecchi non dipendenti dall’aria ambiente muniti di ventilatore e tubi combinati per l’entrata dell’aria e l’evacuazione dei gas di scarico: 0,4 m; b – per gli altri apparecchi: 1,0 m.
3 – I camini devono essere disposti in modo tale da non provocare immissioni eccessive di gas di scarico in prossimità di abbaini, prese d’aria e simili. Nelle località soggette a un forte innevamento o sui tetti piatti muniti di parapetti o di sfiatatoi d’emergenza per l’acqua piovana, possono rivelarsi necessari camini più alti.
Tabella delle esigenze minime: impianti a legna fino a70 kW impianti a carbone fino a70 kW Altezza minima: • dal colmo 0,5 m • dalla parte più alta dell’edificio 0,5 m • dai tetti piatti 1,5 m tubo combinato per l’entrata dell’aria e l’evacuazione dei gas di scarico
Altezza minima: • misurando ad angolo retto dalla superficie del tetto 0,4 m • dai tetti piatti 0,4 m
5- ULTERIORI DISPOSIZIONI
51 Gas di scarico allo sbocco del camino I gas di scarico devono poter essere emessi verticalmente e senza ostacoli dallo sbocco del camino. Sono di regola vietati cappelli e altri dispositivi che impediscono tale evacuazione; ogni deroga deve essere giustificata. 52 Sezione del camino Negli impianti a combustione, la selelzione del camino deve corrispondere alle regole della tecnica di combustione e non deve essere sovradimensionata.
53 Disposizione dei camini Per quanto possibile, i camini saranno disposti come segue: – sui tetti tetti a due falde: sul colmo oppure nelle vicinanze immediate dello stesso; – sui tetti pini: in prossimità della parte stretta dell’edificio; – negli edifici a terrezze: sulla parte più alta dell’edificio 54 Installazioni utilizzate raramente L’autorità può concedere deroghe per le installazioni utilizzate raramente. Immissioni eccessive non aranno tuttavia tollerate.
55 Esigenze ulteriori In casi giustificati l’autorità prescrive altezze maggiori per i camini, ad esempio in caso di: a. edifici di forma particolare b. zone di costruzione particolari, con edifici di altezza disuguale oppure d’insediamenti a terrazze.
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