Allegati I II e III

Gli Stati stabiliscono le norme sulle sanzioni applcabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva

Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 3)

1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell’edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico.

2. La prestazione energetica di un edificio è espressa in modo chiaro e comprende anche un indicatore di prestazione energetica e un indicatore numerico del consumo di energia primaria, basato su fattori di energia primaria per vettore energetico, eventualmente basati su medie ponderate annuali nazionali o regionali o un valore specifico per la produzione in loco.

La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrebbe tener conto
delle norme europee ed essere coerente con la pertinente legislazione dell’Unione, compresa la direttiva 2009/28/CE.

3. Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tener conto almeno dei
seguenti aspetti:
a) le seguenti caratteristiche termiche effettive dell’edificio, comprese le sue divisioni interne:

i) capacità termica;
ii) isolamento;
iii) riscaldamento passivo;

iv) elementi di rinfrescamento; e
v) ponti termici;
b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative
caratteristiche di isolamento;
c) impianti di condizionamento d’aria;
d) ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità
all’aria;
e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non
residenziale);
f) progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima
esterno;
g) sistemi solari passivi e protezione solare;
h) condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
i) carichi interni.
4. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:
a) condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;
b) sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
c) impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento urbano o collettivo;
d) illuminazione naturale.IT 18.6.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 153/295. Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le seguenti categorie:
a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
b) condomini (di appartamenti);

c) uffici;
d) strutture scolastiche;
e) ospedali;
f) alberghi e ristoranti;
g) impianti sportivi;
h) esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;
i) altri tipi di fabbricati impieganti energia. 

1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno.
La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:
a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica;
b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica, comprese le raccoman dazioni formulate;
c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell’attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell’edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell’attestato di prestazione energetica e l’edificio certificato.

2. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno.Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione energetica di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione energetica, e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.
Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione
nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.
Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne, costi di investimento, tipologia edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e il risparmio energetici), eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e eventuali costi di smaltimento. Esso dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme europee che fanno riferimento alla presente direttiva.

Inoltre, la Commissione fornisce:
— orientamenti per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volti a consentire agli Stati membri di intra prendere le misure elencate in appresso;
— informazioni su una stima dell’evoluzione dei prezzi dell’energia nel lungo periodo.
Ai fini dell’applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, sono stabilite a livello di Stato membro condizioni generali, espresse da parametri.

Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:
— definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia di nuova costruzione che già esistenti,
— definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento.
Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi
edilizi o una combinazione di elementi edilizi,
— valutino il fabbisogno di energia finale e primaria degli edifici di riferimento e degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite,
— calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica (di cui al secondo trattino) durante il ciclo di vita economica atteso applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del quadro metodologico comparativo.
Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica atteso, gli Stati membri valutano l’efficacia in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di prestazione energetica.
Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica.

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