La certificazione energetica in Italia

La direttiva europea 2002/91/CE, meglio conosciuta come EPBD “Energy Performance of Buildings Directive”, introdusse sul territorio comunitario la certificazione energetica degli edifici. Tutti gli Stati membri hanno dovuto recepirla.
Tra questi, ovviamente, anche l’Italia.
Lo Stato italiano ha infatti recepito la direttiva europea 2002/91/CE nel 2005, con il decreto legislativo n. 192, ma solo nel giugno del 2009 sono state pubblicate le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici.
Molte Regioni (in primis la Lombardia), sfruttando il potere legislativo loro concesso dalla Costituzione italiana, hanno proposto propri sistemi di certificazione, creando un’enorme confusione in tutta Italia.
Esistono Regioni come la Liguria, il Piemonte, la Lombardia l’Emilia Romagna e, ultimamente, la Valle d’Aosta, che hanno adottato un proprio sistema di certificazione energetica degli edifici, dotandosi di un proprio attestato e di un proprio elenco di certificatori abilitati. Altre, come la Sicilia, che alla data di redazione di questo articolo ancora nulla hanno fatto per recepire le Linee Guida nazionali sul proprio territorio.La necessità di produrre l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sancita a livello nazionale. L’attestato di certificazione, ai sensi del D.Lgs. 192/2005, è necessario per ogni nuova costruzione, per gli edifici oggetto di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi di involucro (edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2), oppure per edifici di superficie utile superiore a 1000 m2, demoliti e ricostruiti in manutenzione straordinaria. È inoltre necessario produrlo per atti di compravendita di interi fabbricati o di singole unità immobiliari, anche se non è necessaria l’allegazione all’atto nè al contratto di locazione. Tale obbligo esiste solo in alcune Regioni (il Piemonte e la Lombardia, ad es.), che con proprio provvedimento legislativo, lo hanno reintrodotto nel caso di compravendita. L’attestato è inoltre richiesto per accedere a incentivi o sgravi fiscali previsti a livello statale.
È molto interessante sottolineare un fatto relativo a quest’ultimo obbligo.
La legislazione nazionale sancisce la necessità della certificazione per accedere al recupero del 55% sull’IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, ma questo documento non deve essere trasmesso né all’ENEA, né all’Agenzia delle Entrate. Qualora non siano previste procedure semplificate, infatti, si deve semplicemente continuare a trasmettere i soli documenti compilabili on-line sull’apposito sito web (www.acs.enea.it).A livello nazionale può essere certificatore il «tecnico abilitato». Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi. Automaticamente sono certificatori energetici i soli ingegneri (settori a e b) e architetti.
Per gli altri soggetti individuati come potenziali certificatori (soggetti in possesso di titoli di studio tecnico- scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome), è richiesta invece la frequenza di un corso abilitante, con superamento di un esame finale.Nonostante molto si discuta sulla certificazione energetica degli edifici, esiste in Italia una enorme confusione.
Forse anche a causa di  questa carenza di informazioni chiare, non si son ancora avute le ricadute sperate sul mercato immobiliare, e, se si eccettua la Provincia di Bolzano dove è vigente il Protocollo CasaClima, la classe energetica in cui ricade un edificio non ha un’effettiva influenza sul prezzo di compravendita dell’immobile. Attualmente l’attestato di certificazione è visto come un mero onere burocratico da soddisfare in caso di compravendita.
La speranza è quella che, nonostante una partenza difficile, la certificazione energetica possa condurre ad un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici nuovi ed esistenti, ed in ultima analisi possa tradursi, anche attraverso una risposta positiva del mercato immobiliare, in uno strumento che garantisca dei ai cittadini utenti un’effettiva riduzione delle spese energetiche.Nato ad Alessandria nel 1980, laureato in Ingegneria Edile nel 2005, nel 2007 consegue la laurea in Architettura (Costruzione) con una tesi sugli strumenti di valutazione della sostenibilità.
È stato ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino.
Ha svolto attività di ricerca nei settori dei sistemi energetici, dei modelli per la valutazione energetica degli edifici, della riqualificazione energetica degli edifici esistenti e dei consumi legati all’illuminazione artificiale degli ambienti.
È autore di pubblicazioni scientifiche e tecniche riguardanti l’energetica edilizia e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
È stato membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del Regolamento regionale piemontese sulla Certificazione energetica degli edifici.
Svolge attività di consulenza nel settore della certificazione energetica degli edifici esistenti e nel ramo della modellazione energetica finalizzata al calcolo dei fabbisogni.
È iscritto negli elenchi dei certificatori energetici delle Regioni Piemonte e Lombardia, ed è docente in corsi abilitanti per certificatori energetici in Piemonte, Lombardia e Liguria.

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