3. I TESTI Legge 1° giugno 1939, n. 1089 Art. 8 – Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, il Ministro per l’educazione nazionale, nell’esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica. Art. 11 – Le cose previste degli art. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente. D. NORMATIVA CONCORDATARIA Accordi di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984 Art. 12,1 – La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.
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