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DOPPIA PAGINA - La Parete mobile

L'aspetto normativo

Direttiva 89/106 CEE “Prodotti da costruzione”
L’obiettivo della Direttiva 89/106/CEE del Consiglio Europeo, del 21 Dicembre 1988, recepita in Italia con il
D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, è quello di garantire la libera circolazione di tutti i materiali da costruzione
nell’Unione Europea mediante l’armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali
per tali prodotti.
La Direttiva si applica “a qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere
di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di Ingegneria”.
I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto.
A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente
accettabile, la conformità ai requisiti riportati nell’Allegato I della Direttiva:
1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza nell'impiego
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione di calore
La congiunzione tra requisiti essenziali riferiti alle opere e le prestazioni richieste ai prodotti sono le Specifiche
Tecniche Europee.
Si può apporre la marcatura “CE” esclusivamente ai prodotti da costruzione conformi alle Specifiche Tecniche
Europee, ovvero alle Norme Armonizzate ovvero a un Benestare Tecnico Europeo.
Il D.P.R. 246/93 individua come Norme Armonizzate le Specifiche Tecniche adottate dal CEN su mandato
della Commissione Europea conferito conformemente alla Direttiva 83/109/CEE nonché gli atti di Benestare
Tecnico Europeo intesi come valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto,
fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato.
A questi si affianca il D.M. 14/09/05 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, che riporta le regole nazionali riguardanti
la qualificazione dei materiali e componenti strutturali (Cap. 11), rese coerenti con i principi stabiliti dalla
Direttiva 89/106/CEE, tenuto conto delle norme europee armonizzate (cogenti) pubblicate e di prossima pubblicazione
sulla Gazzetta dell’Unione Europea, le quali, una volta emanate, sono prevalenti rispetto al D.M.
stesso. Inoltre tale decreto, poiché soggetto alla procedura di informazione comunitaria prevista dalla Direttiva
98/34/CE, è stato approvato, nei principi, dall’Unione Europea.
Pertanto l’elemento normativo di riferimento è costituito dalla norma di prodotto che rende applicativo l’obbligo
della Marcatura CE specificando le caratteristiche, i requisiti, le norme di supporto, i metodi di prova e i
controlli che materiali e prodotti devono soddisfare.
Il marchio CE è quindi una Attestazione di Conformità.
A svolgere le attività di certificazione, ispezione del FPC e/o di prova ai sensi della Direttiva 99/10B sono gli
“Organismi Notificati” abilitati dagli Stati Membri e poi notificati alla Unione Europea.
In Italia tali organismi sono abilitati dal Ministero delle Infrastrutture (STC del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici), dal Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ciascuno riguardante gli aspetti relativi al Requisito Essenziale di competenza, in conformità con
il D.M. del Ministero delle Attività Produttive n° 156 del 2003.
È opportuno sottolineare che i prodotti dichiarati conformi alla Direttiva da parte del Produttore, che non soddisfano
i requisiti essenziali, devono essere ritirati dal mercato dagli Stati membri, se rappresentano un pericolo
per la sicurezza e la salute ed inoltre che il D.P.R. 246/93 di recepimento delle Dir 89/106, all’art. 11,
introduce la “sorveglianza” sul mercato, ripreso dal D.M. 14/09/05 al Capitolo 11.
La marcatura CE è una sigla che deve essere apposta in modo visibile e indelebile su un prodotto per attestare
che esso possiede i requisiti essenziali fissati da una o più direttive comunitarie ed è la sola che può
attestare la conformità ai requisiti prescritti dalle direttive e, nel caso della Direttiva Prodotti da Costruzione,
attesta la conformità del prodotto, su cui è apposta, alle specifiche tecniche armonizzate secondo il sistema di attestazione previsto per il prodotto.