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Norme dell'Episcopato italiano
Roma, 14 giugno 1974
1. La dignità dell’arte sacra è stata riaffermata dal concilio Vaticano II per la sua
natura di nobile attività dell’ingegno umano, per la relazione con la bellezza divina
espressa dalle opere dell’uomo e per il contributo prestato alle menti degli uomini indirizzandole
religiosamente a Dio (cf. SC 122).
Dalla storia risulta anche il valido apporto dell’arte sacra alla vita della comunità
cristiana, perché in ogni tempo l’arte sacra ha testimoniato la teologia della fede, il rapporto
tra vita e religione, l’adesione della realtà umana a quella divina.
Ciò spiega perché la Chiesa non solo ha promosso sempre l’arte, ma anche ha emanato
norme opportune per la tutela e la conservazione di tanto patrimonio, facendone
obbligo di rigorosa osservanza sia ai pastori di anime, sia ai responsabili degli enti che
hanno a qualsiasi titolo in custodia le opere d’arte.
2. Pertanto i vescovi d’Italia, riuniti nella X assemblea plenaria e preoccupati per
l’aggravarsi di episodi e fatti relativi alle indebite alienazioni, ai furti, alla dispersione
delle opere d’arte e ad alcuni incongrui interventi negli edifici sacri, in conformità ed
adesione alle superiori disposizioni - particolarmente a quelle recenti (cf. S. Congregazione
per il clero, Lettera circolare La cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa
ai presidenti delle conferenze episcopali, 11.4.1971) e d’intesa con la Pontificia
Commissione centrale per l’arte sacra in Italia, hanno ritenuto necessario deliberare le
seguenti norme nell’intento di porre rimedio ai danni perpetrati contro il patrimonio
storico ed artistico della Chiesa.
Aspetti giuridici del problema
3. I vescovi sono consapevoli, per ragioni obiettive, di quanto i problemi della tutela
esigano la collaborazione di tutti gli organi preposti alla salvaguardia dei beni culturali
in genere e, in specie, delle arti.
A tal fine l’autorità ecclesiastica intende promuovere una maggiore intesa con le autorità
statali, nel rispetto della reciproca autonomia tra la normativa canonica e quella civile.
La tutela, invero, per lo Stato ha dimensione umana e storica, per la Chiesa anzitutto
tende al maggior bene delle anime.
4. La Chiesa e lo Stato, nell’adozione dei loro urgenti provvedimenti che riguardano
l’arte sacra, devono procedere in armoniosa intesa e mutua collaborazione, stando in
mezzo il comune interesse. Però non deve essere elusa la reale proporzione delle rispettive
sfere di competenza.
Se lo Stato, infatti, interviene in un ambito, nel quale i diritti della Chiesa sono universalmente
riconosciuti, l’osservanza della legislazione predisposta da parte civile a
favore e tutela del patrimonio culturale è doverosa, perché lo Stato ha la responsabilità
della conservazione di esso di fronte alla società.
Nella collaborazione si devono riconoscere anche le competenze dell’ente regione,
ora in continuo sviluppo, e delle organizzazioni internazionali, che operano nel campo
storico ed artistico.
Inventario e catalogo
5. Per l’efficace tutela dei beni dell’arte sacra, attualmente non basta la semplice
ricognizione di essi e del relativo gravame di responsabilità nei confronti della legge,
ma urge la conoscenza globale del patrimonio artistico sotto l’aspetto storico, tecnico e
conservativo.
Pertanto, sorge la necessità dell’inventario (cf. CIC, can. 1522, parr. 2-3; Lettera cit.
n. 3) e catalogo, che sono due momenti strettamente complementari nelle rispettive specifiche
metodologie.
Ma da parte degli enti ecclesiastici non sempre è possibile procedere ad un generale
ed adeguato inventario del patrimonio di cui sono custodi, in quanto esso richiede
notevoli fondi e personale qualitativamente e numericamente preparato.
Per questo motivo si confida nell’Amministrazione delle antichità e belle arti e negli
altri competenti organi dello Stato, perché concedano, oltre le spese, il loro contributo
di scienza e di organizzazione per istituire, presso gli enti che hanno fini di religione e
di culto, ove mancassero, gli archivi inventariali dei beni storico-artistici posseduti.
Ovviamente, anche da parte ecclesiastica si terrà presente quanto riguarda la consegna
- senza spese, ai rettori di chiese o ai responsabili degli edifici e alle curie diocesane, nella
cui circoscrizione i beni inventariati sono siti - di copia delle schede di inventario, già
redatte dalle sovrintendenze in passato ed aggiornate, e di quelle in corso di redazione.1
Queste schede devono prevedere la possibilità di temporanea rimozione delle opere
per motivi di culto, compatibilmente con lo stato di conservazione, a giudizio dell’ordinario,
e siano sottoscritte dal rappresentante della soprintendenza competente per territorio,
dalla persona designata dall’ordinario in sua rappresentanza e dai singoli rettori
delle chiese o degli edifici sacri, che detengono i beni (cf. R.D. 14.6.1923, n. 1889 in
G.U. 10.10.1923, n. 213).
Per i quadri, le statue, gli oggetti d’arte normalmente esposti al pubblico, della temporanea
rimozione sarà data sollecita notizia alla competente soprintendenza.
6. Ai rettori di chiese e ai responsabili degli edifici in cui si trovano opere d’arte,
anche se pertinenti a comunità religiose, si raccomanda di collaborare, previa intesa sia
con l’ordinario diocesano sia, per quanto occorre, con il proprio superiore, nell’iniziativa
dello Stato rivolta alle ricognizioni fotografiche degli oggetti d’arte.
La sensibilità dei superiori religiosi comprende quanto sia utile estendere possibilmente
l’inventario anche agli oggetti di notoria importanza artistica conservati nei monasteri,
nei conventi e nelle dimore delle singole comunità.
Occorre, altresì, identità di procedura nello svolgimento delle operazioni di schedatura.
A questo fine le autorità ecclesiastiche locali prendano accordi con le soprintendenze,
affinchè l’inventario sia realizzato sulla base di direttive da precisare e sotto la vigile
cura di persone che hanno riconosciuta competenza.
Urge che alla schedatura dei monumenti, delle opere e dei cimeli si giunga con la
massima sollecitudine.
Manutenzione e custodia
7. Ai fini degli interventi ordinari e straordinari per riparazioni, ripuliture, rifacimenti
e restauri, l’autorità ecclesiastica - dopo aver effettuato gli adempimenti richiesti
dalle norme canoniche (cf. CIC, cann. 485, 1164, 1178, 1186) e sentito, ove necessario,
la Commissione diocesana di arte sacra - si rivolga alle competenti sovrintendenze, a
seconda dei beni artistici sui quali si deve operare (cf. L. 22.5.1939, n. 823 in G.U.
20.6.1939, n. 143; L. 1.6.1939, n. 1089 in G.U. 8.8.1939, n. 184).
Allo scopo di prevenire in tempo utile il deterioramento degli edifici di culto, nonché
ai fini degli interventi da effettuare con le modalità anzidette, una visita annuale di
controllo dell’edificio, eseguita da esperti, giova, nel caso di lesioni, a una corretta diagnosi
delle cause dei dissesti statici e all’adeguata progettazione della terapia di consolidamento.
La stessa diligenza va usata nel caso di umidità nei muri o di sinistri accidentali,
nonché nella previsione di nuovi impianti, compreso quello di riscaldamento.
Si confida, a proposito, nella disponibilità degli esperti delle soprintendenze ogni
qualvolta queste saranno richieste o interpellate dall’ordinario.
Si ha fiducia inoltre che gli urbanisti e gli amministratori locali si impegnino a far sì che
gli edifici sacri di antico pregio, nella progettazione dei nuovi piani regolatori, non rimangano
isolati dagli insediamenti residenziali e non siano ignorati gli antichi centri religiosi.
Con lo spopolamento, purtroppo, i beni artistici di molte comunità si dissolvono,
perché cessano di essere oggetto di amore da parte dei fedeli.
8. Alle spese che richiede un edificio di culto è necessario rendere partecipi anche i
fedeli della comunità parrocchiale, in ragione delle complesse responsabilità dell’accorta
amministrazione e del reperimento dei fondi.
Sia particolarmente investito il consiglio di amministrazione, che deve essere istituito
nelle diocesi, nelle parrocchie e in tutti gli altri istituti diocesani ed opere (cf. CIC,
cann. 1947, par. 2 e 1532, par. 1; DirEp 133,135).
Non si trascurino eventuali ricorsi alle fondazioni che perseguono finalità di pubblico
interesse e alla possibilità di intervento dell’autorità civile.
Gli enti ecclesiastici sono parimenti interessati all’azione dello Stato - intensificata
per mezzo della Direzione generale delle antichità e belle arti e degli organi competenti
per le operazioni di polizia, di cui esistono nuclei tecnicamente specializzati - per la
tutela preventiva, repressiva e di ricupero delle opere artistiche, perdute a seguito di furti,
alienazioni illegali e traffici illeciti.
Ad ogni mutazione del titolare delle parrocchie e rettorie, si provveda - sotto la specifica
vigilanza dell’ordinario o di un suo delegato - alla formale consegna scritta degli edifici
e degli oggetti stessi, anche se caduti in disuso o accantonati in luoghi di deposito.
Dell’avvenuta consegna al nuovo titolare è opportuno informare le soprintendenze
territoriali.
Per le chiese che conservano opere esposte al culto, ma facilmente asportabili, od
oggetti preziosi nelle sacrestie, è urgente che, oltre al personale di vigilanza e ai normali
dispositivi, siano adottati, comprensibilmente con le disponibilità economiche, i mezzi
di protezione suggeriti dall’arte tecnica moderna (allarmi per l’intervento immediato,
installazioni ed apparecchiature antifurto, ecc.).
9. Particolare attenzione si deve usare per la conservazione e la sicurezza dei manoscritti,
autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni
aventi carattere di rarità e di pregio, conservati nelle biblioteche ed archivi ecclesiastici,
compresi gli archivi musicali (cf. L. 1.6.1939, n. 1089, cit.; CIC, cann. 375, 470).
Musei diocesani e sale di esposizione
10. Le opere d’arte devono restare, possibilmente, nei luoghi di culto per conservare
alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l’aspetto significativo della fisionomia
originaria di luoghi destinati agli esercizi di pietà.
Se la conservazione nei luoghi originari non è possibile perché le opere e la suppellettile
non hanno più funzione di culto, o è gravemente rischiosa, si istituiscano musei diocesani
o interdiocesani oppure apposite sale di esposizione.2
Trattandosi dì istituzioni d’interesse culturale oltre che religioso e come tali soggette
anche alla tutela dello Stato, prima di procedere è opportuno che l’ordinario prenda
contatto con la locale Soprintendenza alle gallerie dalla quale potrà avere una adeguata
assistenza tecnica ed ogni possibile aiuto, non escluso quello finanziario.
Ove nelle zone interessate non sussistano dette istituzioni, ovvero i musei esistenti non
presentino adeguate condizioni per la conservazione, la valorizzazione e la sicurezza
antifurto, le opere potranno essere affidate, solo in casi eccezionali, su decisione dell’ordinario
e sentita la Pontificia Commissione centrale per l’arte sacra in Italia, anche
ai musei dello Stato o degli altri enti pubblici, mediante contratti di depositi temporanei
e rinnovabili a breve scadenza.
Caldamente si raccomanda ai responsabili di incrementare lo sviluppo dei musei delle
chiese cattedrali e degli enti di culto.
Si ricorda che gli oggetti preziosi, in particolare quelli votivi (cf. CIC, can. 1532; La
cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa, n. 7), non si possono alienare senza
l’autorizzazione della Santa Sede.
Si ricorda anche che qualsiasi trasferimento di oggetti artistici richiede l’autorizzazione
del Ministero della pubblica istruzione, tramite la soprintendenza competente per territorio.3
11. I musei e le sale di esposizione non siano un deposito di sculture, quadri, documenti,
ma alla funzione di cauta raccolta abbiano aggiunta anche quella della conoscenza,
della valorizzazione e della divulgazione della storia della pietà ed ecclesiastica spesso dell’intera regione.
La promozione di attività di studio intorno a queste istituzioni farà degli oggetti di
culto un prezioso legame con la tradizione.
Attraverso incontri e reciproche intese sia superata la divergenza spesso esistente tra
competenze e circoscrizioni diverse, aggravata dal fatto che non sempre coincidono,
per territorio e giurisdizione, la diocesi, le soprintendenze statali, l’ente regione. È necessario che la sistemazione museografica e il suo funzionamento rispecchino i
caratteri propri di un ambiente idealmente associato alla chiesa d’origine.
Per la sistemazione di musei diocesani, centri di studio, biblioteche, aule di musica
sacra ed altre iniziative promozionali della cultura cristiana si veda, infine, con favore,
l’uso delle chiese e degli oratori ora chiusi al culto.
Riforma liturgica e nuovi adattamenti
12. È necessaria la sistematica revisione delle chiese, in rapporto alle esigenze liturgiche,
secondo le direttive del concilio Vaticano II e dei documenti applicativi (cf.
SC; IOE V; EM 24), con l’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica e tenendo presenti
le disposizioni di legge civile (cf. L. 1.6.1939, n. 1089, cit., e. II).
Nell’adattamento dei presbiteri alle nuove disposizioni liturgiche, gli ordinari provvedano
a prendere in esame ogni volta i suggerimenti degli esperti, prima di procedere
alle innovazioni, perché sia evitato il criterio unilaterale della sola arte o della sola liturgia.
13. Il rapporto tra l’antico e il nuovo formi oggetto di studio, nel rispetto delle reciproche
competenze, per ottenere migliore funzionalità liturgico-pastorale e rispondenza
alle esigenze dell’arte.
Le proposte operative devono tener conto dell’organicità architettonica dell’edificio.
Le modifiche e gli adattamenti richiedono il voto delle Commissioni della sacra
liturgia, dell’arte sacra e, occorrendo, della musica sacra (cf. SC 126; EM 24; La cura
del patrimonio storico-artistico della Chiesa, n. 4).
Per i casi di maggiore rilievo, si raccomanda di interpellare preventivamente la Pontificia
Commissione centrale per l’arte sacra in Italia, alla quale, dopo l’ultimazione dei
lavori, sarà inviata la documentazione delle modifiche apportate.
La collaborazione tra il liturgista, lo storico dell’arte, l’architetto, il pittore, lo scultore,
l’artigiano sono garanzie per la soluzione qualificata.
In ogni adattamento, l’altare deve conservare il carattere di centro ideale, a cui converge
l’attenzione dell’intera assemblea.
Alla custodia eucaristica sia rivolto il massimo impegno con una cappella degna e
facilmente accessibile o con l’opportuna sistemazione del tabernacolo nel presbiterio.
Analoghi criteri pastorali, di studio e di coscienza critica devono essere seguiti nella
sistemazione dell’ambone, delle sedi e del fonte battesimale.
Le alienazioni delle suppellettili sacre che hanno interesse artistico o storico e non
sono utilizzabili per il culto a motivo della riforma liturgica, sono vincolate a precise
disposizioni di legge canonica (CIC, cann. 1530, 1532, 1534) e civile (L. 1.6.1939, n.
1089, cit. artt. 24, 26).
Restauro degli edifici sacri
14. Per gli interventi nei sacri edifici si abbiano presenti, oltre le disposizioni caniniche
e quelle civili di tutela, anche le norme contenute nella «Carta del restauro
1972», elaborata dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti.4
Le trasformazioni e gli adattamenti fanno parte del monumento stesso e del suo
complesso.
Tra le operazioni proibite la sopraddetta Carta elenca: i completamenti in stile, anche
se documentati; le rimozioni o demolizioni di parti successivamente aggiunte o il loro
ricollocamento in altro settore.
Tra le operazioni consentite la sopradetta Carta annovera: l’aggiunta di parti accessorie
in funzione statica, purché di minima estensione; la pulitura dei quadri senza che
sia tolta la patina; l’anastilosi.
15. È opportuno che gli ordinari inviino alle soprintendenze, in tempo utile per la
redazione dei programmi, la segnalazione relativa agli interventi restaurativi e di tutela
degli edifici di culto.
I restauri di beni sia immobili che mobili (sculture, dipinti, ecc.) - nei casi in cui i
restauri medesimi siano eseguiti a cura degli enti proprietari a norma delle vigenti disposizioni
di tutela - dovranno essere condotti secondo le direttive delle competenti sovrintendenze
con massima prudenza ed attenta osservanza dei lavori in esecuzione.
La programmazione e l’esecuzione delle opere e dei lavori, sia che l’onere riguardi lo
Stato sia che esso ricada sui proprietari, comportano l’elaborazione di un progetto preceduto
da uno studio sul monumento, integrato da ricerche bibliografiche, iconografiche
ed archivistiche, e corredato da rilievo grafico, da fotografie, da verifiche di stabilità.
L’autorità ecclesiastica locale, per ogni migliore istruzione in merito, prenda contatto
con la soprintendenza competente per territorio, e con la Pontificia Commissione centrale
per l’arte sacra in Italia, la quale è stata istituita dal santo padre Pio XI nell’anno
1924 con il compito di svolgere sul nostro territorio nazionale «azione propria di direzione,
d’ispezione e di propaganda per la conservazione e l’incremento del patrimonio
artistico della Chiesa, e di coordinare ed aiutare l’azione delle commissioni diocesane
e regionali» (cf. Lettera della Segreteria di Stato di Sua Santità ai revv.mi ordinari
d’Italia, 1.9.1924, n. 34215).
16. Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono
carattere di riconosciuta importanza storico-artistica e sono abbandonati, occorre esigere
- in analogia al vincolo di destinazione d’uso nell’urbanistica moderna - che la loro
sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Soprintendenze,
corrisponda al titolo della dignità originaria.
Commissione diocesana
17. Il concilio Vaticano II ha raccomandato di costituire, nelle diocesi, la Commissione
di sacra liturgia e, per quanto possibile, anche la Commissione di musica sacra e
di arte sacra, ribadendo la necessità che le tre commissioni collaborino tra di loro, anzi l’opportunità che talora formino unica commissione (cf SC 45, 46).
Nel nostro paese, sul piano diocesano, pare preferibile la costituzione di unica commissione
con sezioni separate ed autonome per la liturgia, l’arte sacra e la musica sacra,
sotto un solo presidente affiancato da un segretario generale.
Ove esistono difficoltà per scarsezza di personale, si può ricorrere alla costituzione
di commissioni interdiocesane o regionali, raggruppando possibilmente le diocesi che
sono site nel territorio di giurisdizione civile della stessa sovrintendenza ed hanno interessi
culturali ed artistici omogenei.
Si confida che il coordinamento di lavoro delle commissioni per una disciplina unitaria
dia al clero responsabile l’esatta coscienza della sua missione a contatto degli inestimabili
valori cristiani contenuti nelle attività dell’ingegno umano.
18. Siano chiamate a far parte delle commissioni persone qualificate e particolare
ascolto sia dato al loro voto consultivo.
Per quanto riguarda l’arte sacra è auspicabile che non manchino nella commissione
un pittore, uno scultore, un architetto, uno storico per l’arte antica ed un altro per l’arte
medioevale e moderna e, se possibile, i rappresentanti di istituti, accademie, associazioni
culturali ed artistiche e delle sovrintendenze.
Si realizza, così, quel contributo che la Chiesa chiede ai laici in quanto membri della
comunità dei fedeli e la società civile, nell’interesse della comune promozione.
19. Ogni richiesta di autorizzazione deve essere avanzata alle autorità civili da parte
dei rappresentanti degli enti ecclesiasitici e di culto tramite la curia locale e corredata
del parere favorevole della commissione competente in diocesi per il settore liturgico
ed artistico. È altresì necessario, anche per l’intesa di proficua collaborazione tra l’autorità ecclesiastica
e quella civile, che ogni progetto di lavoro, trasmesso per legge alla soprintendenza,
sia munito del nulla osta dell’ordinario, motivato dalla commissione, per le
necessarie garanzie di obiettività e di competenza, e che i progetti redatti dalla sovrintendenza,
in materia di arte sacra, siano eseguiti d’accordo con l’ordinario della diocesi.
Mostre ed esposizioni
20. I prestiti di opere d’arte per mostre ed esposizioni sono vincolati da norme emanate
sia dall’autorità ecclesiastica sia da quella civile.
Le norme ecclesiastiche dispongono che i cimeli storici e le opere d’arte sacra non
possono essere ceduti in prestito anche temporaneo ed inviati a mostre ed esposizioni,
locali o nazionali o estere, oppure tolti a lungo dalla loro destinazione a scopo di restauro
o per altri fini, senza la preventiva autorizzazione della Sacra Congregazione per il
clero (cf. S. Congregazione del concilio, Disposizioni per la custodia e conservazioe
degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia, Lettera circolare 24.5.1939, n. 664/39:
AAS 1939, 226ss).
Le norme civili vincolano la rimozione degli oggetti d’arte dalla loro sede per qualsiasi
fine al preventivo permesso dell’autorità statale competente per territorio (L;
1.6.1939, n.1089; cf. anche L. 2.4.1950, n. 328 in G.U. 17.6.1950, n. 137).
Ogni ordinario, al quale viene rivolta la domanda di prestito o rimozione, senta in
merito la Pontificia Commissione centrale per l’arte sacra in Italia prima di avanzare
l’istanza intenta ad ottenere le debite autorizzazioni.
Ogni prestito deve essere coperto dalla garanzia di restituzione.
La garanzia dovrà essere prestata o avallata dal Ministero della pubblica istruzione
per le mostre o esposizioni nazionali ed estere, dalla sovrintendenza interessata per gli
altri prestiti.
Gli oggetti d’arte prestati devono essere convenientemente garantiti anche da assicurazione
finanziaria, a carico del comitato organizzatore della mostra o esposizione,
per il periodo che decorre dall’atto della consegna fino alla riconsegna all’ente proprietario
nel luogo di origine.
A proposito delle mostre ed esposizioni con opere di interesse religioso si auspica
che un rappresentante dell’autorità ecclesiastica sia chiamato a far parte del comitato
organizzatore.
Le presenti norme, approvate dalla X assemblea della Conferenza episcopale italiana
e sottoposte alla considerazione della Sacra Congregazione per il clero, che ha concesso
il benestare per la pubblicazione, entrano immediatamente in vigore.
Note
1 La consegna di copia delle fotografie e delle schede di catalogo, redatte a cura delle sovrintendenze,
ai parroci e rettori di chiese e conventi è già esplicitamente disposta dal R.D. 16 luglio 1923,
n. 1889. Inoltre, nelle norme per la redazione delle schede di catalogo, diramate dalla Direzione
generale delle antichità e belle arti, è disposto che altre copie di tali documentazioni siano fornite
gratuitamente alle amministrazioni diocesane.
2 Cf. Sacra Congregazione del concilio, Disposizioni per la custodia e conservazione degli
oggetti di storia ed arte sacra in Italia, Lett. circolare 24 maggio 1939, n. 664/39: AAS 1939, 226ss.
La Sacra Congregazione del concilio raccomanda «l’istituzione dei musei diocesani per la custodia
e conservazione degli oggetti di storia ed arte deteriorati o fuori uso, e di quelli che nelle loro sedi
corrono pericolo di danni o di furti, e possibilmente anche di quegli oggetti di particolare importanza
che, essendo in possesso di enti o chiese site in luoghi remoti o di difficile accesso, non possono
agevolmente essere visitati». Per quanto riguarda la tutela civile, cf. L. 22.9.1960, n. 1080 in G.U.
12.10.1960, n. 250.
3 Cf. L. 1.6.1939, n. 1089, cit., art. 11. A proposito di trasferimenti di oggetti artistici si ricorda
che, oltre e prima dell’autorizzazione governativa, si richiede quella ecclesiastica, come chiaramente
risulta dalla Lett. circol. della Sacra Congregazione del concilio 24 maggio 1939, n. 664/39, sopra
richiamata.
4 La Carta del restauro 1972 è stata resa esecutiva per tutto il territorio nazionale con circolare
del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, riportata dal Bollettino Ufficiale n. 17 dello stesso Ministero.
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