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La Nota pubblica nell’Appendice Il/A 3 alcune parti di documenti
indispensabili. Qui altri se ne aggiungono. Ad essi rinviano molte note
che risultano così facilmente esplicitate e chiare.
Costituzione conciliare sulla sacra liturgia
Sacrosanctum concilium
SC 22. 23. 44-46.
(Il testo italiano è quello dell’Enchiridion Vaticanum. Altri importanti
nn. di SC si trovano in Appendice Il/A 3 alla Nota.)
22 - L’ordinamento liturgico compete alla gerarchia
22. § 1. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all’autorità
della Chiesa, che risiede nella sede apostolica e, a norma del diritto,
nel vescovo.
§ 2. Per i poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro
limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali
di vario genere legittimamente costituite.
§ 3. Perciò nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, aggiunga,
tolga o muti alcunché di sua iniziativa, in materia liturgica.
23 - Tradizione e progresso
23. Per conservare la sana tradizione e aprire però la via ad un legittimo
progresso, la revisione delle singole parti della liturgia deve
essere sempre preceduta da un’accurata investigazione teologica, storica
e pastorale. Inoltre si prendano in considerazione sia le leggi
generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l’esperienza
derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti qua e là
concessi; infine, non si introducano innovazioni se non quando lo
richieda una vera e accertata utilità della chiesa, e con l’avvertenza
che lenuove forme scaturiscano in maniera in qualche modo organica
da quelle già esistenti.
Si evitano anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti
tra regioni confinanti.
44 - Commissione liturgica nazionale
44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale,
di cui all’art. 22 § 2, istituisca una commissione liturgica la quale si
serva dell’aiuto di esperti in liturgia, in musica, in arte sacra e in
pastorale. Tale commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche
istituto di liturgia pastorale, dai cui membri non siano esclusi, se
necessario, laici particolarmente esperti in questa materia. Sarà
compito della stessa commisione, sotto la guida dell’autorità ecclesiastica
territoriale, di cui sopra, dirigere l’azione pastrale liturgica
nel territorio di sua competenza e promuovere
gli studi e i necessari
esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla
sede apostolica.
45 - Commissione liturgica diocesana
45. Parimenti nelle singole diocesi ci sia la commissione di sacra
liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del vescovo, l’azione
liturgica.
Può essere opportuno talvolta che più diocesi costituiscano
una sola commissione che promuova di comune accordo l’azione
liturgica.
46 - Altre commissioni
46. Oltre alla commissione di sacra liturgia, per quanto possibile,
siano costituite in ogni diocesi anche le commissioni di musica sacra
L’altare, segno di Cristo e di arte sacra. È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro,
anzi non di rado potrà essere opportuno che formino un’unica commissione.
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