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3. I TESTI
C. NORMATIVA CIVILE
Legge 1° giugno 1939, n. 1089
Art. 8 - Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, il
Ministro per l’educazione nazionale, nell’esercizio dei suoi poteri,
procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con
l’autorità ecclesiastica.
Art. 11 - Le cose previste degli art. 1 e 2, appartenenti alle province,
ai comuni, agli enti e istituti riconosciuti, non possono essere demolite,
rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazione del Ministro
per l’educazione nazionale.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili
con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione o integrità.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo
indicato dalla soprintendenza competente.
D. NORMATIVA CONCORDATARIA
Accordi di revisione del Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984
Art. 12,1 - La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine,
collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine
di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno
opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il
godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti
e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e
delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e
agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.
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