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3. I TESTI
B. NORMATIVA CANONICA
Codice di diritto canonico
cann. 858,934-940,964,1214-1222,1235-1239
Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa
II Battesimo
Can. 858 - § 1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale,
salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.
§ 2. Per comodità dei fedeli, l’Ordinario del luogo, udito il parroco
locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche
in un’altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.
Conservazione e venerazione della Santissima Eucaristia
Can. 934 - § 1. La Santissima Eucaristia
1. deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata,
in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla
casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica;
2. può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza
dell’Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle
private.
§ 2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la Santissima Eucaristia,
vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il
sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese.
Can. 935 - Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la Santissima
Eucaristia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità
pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 936 - Nella casa di un istituto religioso o in un’altra pia casa, la
Santissima Eucaristia venga conservata soltanto nella chiesa o nell’oratorio
principale annesso alla casa; l’Ordinario può tuttavia permettere
per una giusta causa che venga conservata in un altro oratorio della
medesima casa.
Can. 937 - Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale
viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli
almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera
dinanzi al Santissimo Sacramento.
Can. 938 - § 1. La Santissima Eucaristia venga custodita abitualmente
in un solo tabernacolo della chiesa o dell’oratorio.
§ 2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima Eucaristia sia
collocato in una parte della chiesa o dell’oratorio che sia distinta, visibile,
ornata decorosamente, atta alla preghiera.
§ 3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la Santissima
Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente
e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo
di profanazione.
§ 4. Per causa grave è consentito conservare la Santissima Eucaristia,
soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.
§ 5. Chi ha la cura della chiesa o dell’oratorio, provveda che la chiave
del tabernacolo, nel quale è conservata la Santissima Eucaristia, sia
custodita con la massima diligenza.
Can. 939 - Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in
un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate
nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza.
Can. 940 - Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la Santissima
Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la
quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo.
Sacramento della Penitenza
Can. 964 - § 1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l’oratorio.
§ 2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite
dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino
sempre in luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra
il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano
liberamente servirsene.
§ 3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per
giusta causa.
Le chiese
Can. 1214 - Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato
al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare
soprattutto tale culto.
Can. 1215 - § 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso
scritto del Vescovo diocesano.
§ 2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio
presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova
chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi
necessari alla sua costruzione e al culto divino.
§ 3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal
Vescovo diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi
o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare
la chiesa in un determinato luogo.
Can. 1216 - Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio
dei periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell’arte
sacra.
Can. 1217 - § 1. Compiuta opportunatamente la costruzione, la nuova
chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le
leggi della sacra liturgia.
§ 2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano
dedicate con Rito solenne.
Can. 1218 - Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere
cambiato, una volta avvenuta la dedicazione.
Can. 1219 - Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono
compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.
Can. 1220 - § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa
sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addice alla casa di
Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità
del luogo.
§ 2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria
nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza.
Can. 1221 - L’ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni
sia libero e gratuito.
Can. 1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita
al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può
ridurla a uso profano non indecoroso.
§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia
più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio
presbiteriale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso
di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non
ne patisca alcun danno il bene delle anime.
Gli altari
Can. 1235 - § 1. L’altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio
eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito al
pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato.
§ 2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l’altare fisso; invece negli
altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l’altare può essere fisso o
mobile.
Can. 1236 - § 1. Secondo l’uso tradizionale della Chiesa, la mensa
dell’altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera:
tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare un’altra
materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere
fatti di qualsiasi materia.
§ 2. L’altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida
conveniente all’uso liturgico.
Can. 1237 - § 1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili,
invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.
§ 2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l’aulica
tradizione di riporre sotto l’altare fisso le reliquie dei martiri odi
altri santi.
Can. 1238 - § I. L’altare perde la dedicazione o la benedizione a norma
del can. 1212.
§ 2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione
per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi
profani.
Can. 1239 - § 1. L’altare, sia fisso che mobile, deve essere riservato
unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso
profano.
§ 2. Sotto l’altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non e lecito
celebrarvi sopra la Messa.
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