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3. I TESTI
Costituzione conciliare sulla sacra liturgia
Sacrosanctum Concilium
SC 122-129
L’arte sacra e la sacra suppellettile
122. Fra le più nobili attività dell’ingegno umano sono annoverate, a
pieno titolo, le arti liberali, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice,
l’arte sacra. Per loro stessa natura, queste arti tendono ad esprimere in
qualche modo, nelle opere umane, l’infinita bellezza di Dio, e tanto
più sono volte a lui e all’accrescimento della sua lode e della sua gloria,
in quanto non hanno nessun altro intento che quello di contribuire
nel miglior modo possibile a indirizzare pienamente verso Dio lo spirito
dell’uomo.
Per tali motivi la santa Madre Chiesa ha sempre favorito le arti liberali,
e ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente perché
gli oggetti destinati al culto splendessero veramente per dignità, decoro
e bellezza, segni e simboli delle realtà soprannaturali: ed ella stessa
ha formato degli artisti. A riguardo, anzi, di tali arti, la Chiesa si è
sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra, scegliendo tra le opere
degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme
religiosamente tramandate, e risultavano adatte all’uso sacro. Con
speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile
servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del culto,
ammettendo nella materia, nella forma e nell’ornamento quei cambiamenti
che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli.
123. La Chiesa non ha mai considerato come proprio un particolare
stile artistico, ma, secondo l’indole e le condizioni dei popoli e le esigenze
dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca,
creando così, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi
con ogni cura. Anche l’arte contemporanea di tutti i popoli e paesi
deve avere nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con la
dovuta reverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e
dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al
mirabile concetto di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli
passati alla fede cattolica.
124. Nel promuovere e favorire un’autentica arte sacra, gli Ordinari
procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità.
E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi
abbiano cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d’arte che sono in contrasto con la fede, la morale e la pietà
cristiana; che offendono il genuino senso religioso, o perché spregevoli
nelle forme, o perché scadenti, mediocri o false nell’espressione artistica.
Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente
della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche
e la partecipazione attiva dei fedeli.
125. Si mantenga l’uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli
le immagini sacre. Tuttavia si espongano in numero moderato e
nell’ordine dovuto, per non destare ammirazione nei fedeli e per non
indulgere a una devozione svisata.
126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d’arte, gli Ordinali
del luogo sentano il parere della Commissione diocesana di arte
sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come
pure delle Commissioni di cui gli articoli 44, 45, 46. Una vigilanza
speciale abbiano gli Ordinali nell’evitare che la sacra suppellettile
e le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, vengano
alienate o disperse.
127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, che
conoscono e amano l’arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di
formarli allo spirito dell’arte sacra e della sacra Liturgia. Si raccomanda
inoltre di istituire, dove si terrà opportuno, scuole o accademie
di arte sacra per la formazione degli artisti.
Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare
Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo
modo una religiosa imitazione di Dio Creatore e che le loro opere
sono destinate al culto cattolico, all’edificazione, alla pietà e all’istruzione
religiosa dei fedeli.
128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell’art.
25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano l’allestimento
e l’apparato delle cose esterne attinenti al culto sacro, e
specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli
edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione
e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la
dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini,
della decorazione e degli ornati. Le norme che risultassero meno
rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite: quelle
invece che risultassero favorevoli siano mantenute o introdotte. A tale
riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma
della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle
assemblee episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti
dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell’art. 22 della presente
Costituzione.
129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti
anche sulla storia e lo sviluppo dell’arte sacra, come pure sui sani
principi su cui devono fondarsi le opere dell’arte sacra, in modo che
siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa
e di offrire opportuni consigli agli artisti nella loro produzione d’arte.
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