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III - L'elaborazione del progetto di adeguamento
A. La committenza ecclesiale
45. Il committente
Il committente del progetto di adeguamento liturgico65 è il responsabile
della chiesa, dell’oratorio o cappella, il quale deve avvalersi
delle corrette procedure sotto la guida del Vescovo (e degli Uffici della
Curia: Commissione o Sezione di arte sacra, Ufficio Amministrativo,
Ufficio Tecnico, ecc.). Eventuali donatori o mecenati privati o pubblici,
il cui intervento è sempre auspicabile, non possono assumere in
alcun modo il ruolo di committente.
In questo campo sono tenuti ad attenersi alle norme e alle procedure
canoniche anche i religiosi e le religiose, le confraternite, le associazioni,
i movimenti, i gruppi ecclesiali66.
Alla preparazione del progetto di adeguamento il committente coinvolgerà
l’intera comunità cristiana e in particolare, nel caso della parrocchia,
alcune sue espressioni, come il Consiglio Pastorale, il Consiglio
per gli Affari Economici, il gruppo liturgico, i catechisti.
Nell’ambito della responsabilità globale della sua iniziativa, compete
al committente, d’intesa con il Vescovo, scegliere il progettista e
conferirgli regolare incarico; fornire al progettista indicazioni chiare e
complete sulle esigenze liturgiche e sulle disponibilità finanziarie;
offrire al progettista costante collaborazione nel rispetto della sua professionalità, evitando pressioni o ingerenze indebite.
46. La Commissione diocesana per l’arte sacra
La Commissione diocesana per l’arte sacra67, nella sua qualità di
principale consulente del Vescovo in materia, svolge un servizio determinante
anche per i progetti di adeguamento liturgico. In particolare la
Commissione ha il compito di offrire la propria consulenza al committente
e al progettista, di esaminare i progetti ed esprime al Vescovo il
proprio motivato parere; se del caso, a nome dell’Ordinario, presentare
i progetti alla competente Pubblica Amministrazione (con la quale si
mantiene in costanti rapporti) per ottenere le autorizzazioni previste; di
controllare la corretta esecuzione delle opere e di verificare gli esiti dei
progetti di adeguamento. Commento
Il committente... è il responsabile della chiesa.
Dal punto di vista strettamente giuridico il committente
- se la chiesa è parrocchiale - è il Parroco. Ma
la Parrocchia deve avere un Consiglio Parrocchiale,
un Consiglio per gli Affari Economici. Non è
possibile, moralmente, ignorarli. Il Parroco ha il
carisma dell’unità. Non l’unità dei carismi. Questi
vengono espressi da tanti parrocchiani. Quanti più
ne vengono coinvolti, meglio è. Si consumerà un
po’ di tempo, si sarà un po’ meno efficienti, ma più
ecclesiali.
compete al committente, d’intesa con il vescovo.
Su questo punto esprimo le mie perplessità. Mi
chiedo cosa possa succedere se si verifica una “non
intesa”. Il committente sceglie un progettista e il
vescovo non è d’accordo. Chi potrà dire l’ultima
parola? Sì dovrà ricorrere al tribunale canonico
per salvaguardare i diritti del committente che ha
fatto, in modo ben fondato, una scelta?
La nota 65 rinvia a testi dei quali alla pag. 99.
La nota 66 rinvia all’insieme di una Nota pastorale
che non si esplicita perché troppo indiretta
quanto all’argomento di queste pagine.
Note
65 Cfr. PNC, nn. 25-26.
66 Cfr. C.E.I., Nota pastorale Le aggregazioni laicali nella
Chiesa (1993); Vai a >>:47. Il progettista>>
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