Tratto da:
Chiesa Oggi 22
Architettura e Comunicazione
Indice Nota Pastorale

Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana
Di Baio Editore

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III - L'elaborazione del progetto di adeguamento

A. La committenza ecclesiale

45. Il committente

Il committente del progetto di adeguamento liturgico65 è il responsabile della chiesa, dell’oratorio o cappella, il quale deve avvalersi delle corrette procedure sotto la guida del Vescovo (e degli Uffici della Curia: Commissione o Sezione di arte sacra, Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico, ecc.). Eventuali donatori o mecenati privati o pubblici, il cui intervento è sempre auspicabile, non possono assumere in alcun modo il ruolo di committente.
In questo campo sono tenuti ad attenersi alle norme e alle procedure canoniche anche i religiosi e le religiose, le confraternite, le associazioni, i movimenti, i gruppi ecclesiali66.
Alla preparazione del progetto di adeguamento il committente coinvolgerà l’intera comunità cristiana e in particolare, nel caso della parrocchia, alcune sue espressioni, come il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici, il gruppo liturgico, i catechisti.
Nell’ambito della responsabilità globale della sua iniziativa, compete al committente, d’intesa con il Vescovo, scegliere il progettista e conferirgli regolare incarico; fornire al progettista indicazioni chiare e complete sulle esigenze liturgiche e sulle disponibilità finanziarie; offrire al progettista costante collaborazione nel rispetto della sua professionalità, evitando pressioni o ingerenze indebite.

46. La Commissione diocesana per l’arte sacra

La Commissione diocesana per l’arte sacra67, nella sua qualità di principale consulente del Vescovo in materia, svolge un servizio determinante anche per i progetti di adeguamento liturgico. In particolare la Commissione ha il compito di offrire la propria consulenza al committente e al progettista, di esaminare i progetti ed esprime al Vescovo il proprio motivato parere; se del caso, a nome dell’Ordinario, presentare i progetti alla competente Pubblica Amministrazione (con la quale si mantiene in costanti rapporti) per ottenere le autorizzazioni previste; di controllare la corretta esecuzione delle opere e di verificare gli esiti dei progetti di adeguamento.

Commento

Il committente... è il responsabile della chiesa.
Dal punto di vista strettamente giuridico il committente - se la chiesa è parrocchiale - è il Parroco. Ma la Parrocchia deve avere un Consiglio Parrocchiale, un Consiglio per gli Affari Economici. Non è possibile, moralmente, ignorarli. Il Parroco ha il carisma dell’unità. Non l’unità dei carismi. Questi vengono espressi da tanti parrocchiani. Quanti più ne vengono coinvolti, meglio è. Si consumerà un po’ di tempo, si sarà un po’ meno efficienti, ma più ecclesiali.

compete al committente, d’intesa con il vescovo.
Su questo punto esprimo le mie perplessità. Mi chiedo cosa possa succedere se si verifica una “non intesa”. Il committente sceglie un progettista e il vescovo non è d’accordo. Chi potrà dire l’ultima parola? Sì dovrà ricorrere al tribunale canonico per salvaguardare i diritti del committente che ha fatto, in modo ben fondato, una scelta?

La nota 65 rinvia a testi dei quali alla pag. 99.
La nota 66 rinvia all’insieme di una Nota pastorale che non si esplicita perché troppo indiretta quanto all’argomento di queste pagine.

Note

65 Cfr. PNC, nn. 25-26.
66 Cfr. C.E.I., Nota pastorale Le aggregazioni laicali nella
Chiesa (1993);

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