Aggiornamenti per la sicurezza


“L’Italia conta su ascensori tra i più
sicuri in Europa, ma tra i circa 700 mila
impianti installati prima del 1999
molti hanno componenti obsolete…”
Dr. Michele Mazzarda

Dal luglio 1999 tutti gli ascensori di nuova installazione devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE, in Italia come in tutti i Paesi dell’Unione europea. Il provvedimento nazionale di recepimento della direttiva, il D.P.R. 162/99, ha dettato le nuove regole sia per la messa in esercizio degli ascensori nuovi che per la gestione e mantenimento in esercizio di quelli esistenti, confermando l’obbligo per i proprietari di affidarne la manutenzione ad aziende qualificate e di sottoporli a controlli attraverso verifiche di sicurezza con cadenza biennale, denominate "verifiche periodiche", a cura di organismi pubblici (ASL/ARPA o ispettorato del lavoro) o privati autorizzati dal Ministero competente, denominati "organismi notificati".
Per gli ascensori installati prima del luglio 1999, costruiti con criteri e tecnologie risalenti ai precedenti decenni del
XX secolo e quindi superati dallo stato dell’arte corrente riconosciuto dalla nuova normativa comunitaria, la direttiva
95/16/CE non poteva prevedere un obbligo di adeguamento valido per tutti i diversi Stati membri, in quanto i rispettivi
parchi impianti erano assai diversi tra loro anche in funzione delle molteplici normative nazionali.
La Commissione europea ha scelto così di emanare una RACCOMANDAZIONE, la 95/216/CE, con la quale ha invitato gli
Stati membri ad adottare gli opportuni provvedimenti nazionali per promuovere il graduale adeguamento della sicurezza
degli impianti pre-esistenti all’entrata in vigore della direttiva, in modo da portare tutti gli impianti agli stessi livelli richiesti per gli ascensori di nuova installazione.
A tal fine, la Commissione ha fatto anche elaborare un’apposita norma tecnica europea, la EN 81-80, fornendo un importante punto di riferimento per i regolamenti nazionali volti agli adeguamenti degli ascensori installati prima del luglio 1999.
L’Italia può contare su un parco ascensori tra i più sicuri in Europa in quanto le norme di nazionali promulgate nel corso
degli anni sono sempre state molto rigide e volte alla sicurezza, ma tra i circa 700 mila impianti installati prima del 1999 ve ne sono diversi che hanno componenti obsoleti e presentano situazioni di rischio o inefficienze che oggi con le nuove tecnologie possono essere ovviate.

Organizzato a domande e risposte,
come un manuale per prepararsi a un
esame, Ascensori e Quesiti, autori
Michele De Mattia e Paolo Tattoli
(edito da Assolift, ANACAM e Ispesl),
tratta dai più elementari
principi di fisica agli aspetti tecnologici
relativi agli impianti elevatori, alla
manutenzione, alla normativa. Un’opera
informativa e divulgativa
allo stesso tempo.

Negli ultimi anni si è registrato un aumento degli incidenti che rimangono comunque in numero esiguo se confrontati con
quelli di tutti gli altri mezzi di trasporto e tenuto conto che gli ascensori italiani effettuano ogni giorno circa 100 milioni di
corse. Ma le aspettative degli utenti sono molto cresciute e vi è una richiesta crescente di maggiore sicurezza e comfort.
Dopo una gestazione di quasi 10 anni e ultima tra i principali Paesi membri dell’Unione, l’Italia ha finalmente recepito la Raccomandazione europea attraverso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009 sul Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE.
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009, è entrato in vigore il 1° settembre 2009.
Ecco in sintesi le regole per una corretta applicazione del DM 23/07/2009:

1) Il proprietario o il suo legale rappresentante (nei condomini è l’amministratore) deve affidare all’ente preposto alle verifiche periodiche l’incarico di effettuare una verifica straordinaria, una tantum, finalizzata all’esecuzione di una ANALISI DEI RISCHI presenti sull’impianto, seguendo i criteri della norma tecnica EN 81-80 ripresi nell’allegato tecnico del Decreto.

2) In occasione della prima verifica biennale prevista, il proprietario decide insieme all’ente preposto alle verifiche (come
detto in precedenza, l’organismo notificato o l’ente pubblico) quando eseguire l’ANALISI DEI RISCHI, tenendo conto delle
scadenze fissate nella tabella seguente:

3) Una volta eseguita l’ANALISI DEI RISCHI il proprietario / legale rappresentante avrà l’obbligo di affidare ad una ditta qualificata i lavori necessari ad eliminare i rischi evidenziati e ad adeguare l’ascensore alla norma tecnica, avendo cura di far eseguire gli interventi entro i termini tassativi seguenti:

al massimo entro 5 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella TABELLA A del Decreto;

al massimo entro 10 anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella TABELLA B del Decreto.

4) Le situazioni di rischio riportate nella TABELLA C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.

5) Il proprietario dell’ascensore è inoltre tenuto ad evidenziare esigenze particolari degli utenti e dell’ambiente in cui è inserito l’impianto per quanto riguarda l’ACCESSIBILITÀ AI DISABILI, gli ATTI VANDALICIe il COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO, richiedendo all’atto dell’analisi dei
rischi la valutazione di tali situazioni e se necessario l’implementazione di misure adeguate. Il proprietario dovrà altresì evidenziare eventuali vincoli della Sovrintendenza alle Belle Arti che possano essere di ostacolo all’implementazione dei lavori di adeguamento e farle valutare da tecnici abilitati.

Il Decreto quindi promuove il miglioramento della sicurezza degli impianti del secolo scorso attraverso un’accentuata gradualità degli interventi, anche per garantire la sostenibilità economica di un processo che nel volgere di alcuni anni porterà ad avere in Italia un parco ascensori con un livello di sicurezza elevato ed uniforme.

Il Decreto insiste molto sulle responsabilità dei proprietari degli impianti per quanto riguarda la corretta esecuzione degli interventi di adeguamento e il rispetto della tempistica prevista. È quindi fondamentale che essi si cautelino affidando i lavori ad aziende:
– in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal Decreto 37/2008 sulla sicurezza degli impianti tecnologici, rilevabile sul Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
– che abbiano in organico personale abilitato all’attività di manutenzione degli ascensori;
– che operino nel pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Le scadenze per eseguire le attività sono da intendersi come date limite, fermo restando che adeguare e migliorare gli
impianti è un beneficio per tutti anche in termini di efficienza e sicurezza, e quindi è consigliabile – se possibile – programmare in tempi congrui gli interventi e non aspettare l’approssimarsi delle scadenze.
In caso di condizioni di pericolo o di inefficienze gravi, è sempre opportuno eseguire gli interventi il più presto possibile.
Tutti gli interventi devono rispettare le norme di buona tecnica e le prescrizioni tecniche del Decreto.
A tal fine, dopo l’esecuzione dei lavori di adeguamento, il proprietario dovrà richiedere una verifica straordinaria ai
sensi dell’Art. 14 del D.P.R. 162/99, con cui l’ente terzo certificherà la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto della
corrente regola dell’arte.
Occorre sottolineare che la sanzione per il superamento delle scadenze fissate dal Decreto è il fermo dell’impianto: qualora gli interventi di adeguamento non siano effettuati nei termini previsti, l’ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.

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