| Agevolazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
Con la legge finanziaria per il 2007 sono state introdotte
agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi su edifici esistenti,
volti al contenimento dei consumi energetici.
Senza volersi troppo perdere in un’arida citazione della normativa
di riferimento vediamo di commentare le maggiori
evidenze anche procedurali per poter usufruire degli sgravi fiscali collegati
al documento.
A QUALI EDIFICI E INTERVENTI È RIVOLTA LA
DETRAZIONE
L'agevolazione è riservata ai soli edifici esistenti (o parti degli
stessi) ma con un’ampia accezione del termine edificio
intendendo sia il residenziale che gli edifici appartenenti a qualsiasi
altra categoria catastale, anche il rurale o gli edifici strumentali.
Naturalmente si identificano come edifici esistenti quelli per cui sia
presente iscrizione al catasto o richiesta di accatastamento, nonché
risulti il pagamento dell'ICI (ove dovuta).
L'esclusione degli edifici di nuova costruzione si deve al fatto che la
normativa prevede già a livello comunitario che i nuovi edifici
siano assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica
in funzione delle condizioni climatiche e della tipologia di edifici.
Fatte queste brevi premesse guardiamo ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art.
1 della legge finanziaria 2007. In essi troviamo i criteri, le condizioni
e le modalità di interventi che, migliorando le prestazioni energetiche
degli edifici, beneficiano di detrazioni.
IL COMMA 344
Per questo primo comma, gli interventi, le opere o gli impianti realizzati
(da notare che non vengono volutamente
specificate le tipologie e le modalità di intervento) possono ottenere
una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute fino a un
massimo di 100.000 euro di detrazione. La detrazione si applica alle spese
documentate e
sostenute entro il 31/12/07 per interventi che conseguano una riduzione
del 20 % del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale rispetto a valori di base.
La misura di questi risultati è quindi data da un confronto con
indici di riferimento che sono riportati nelle tabelle
dell'allegato C del decreto 192/05 (modificato poi dal decreto 311/06).
Tali indici sono funzione della zona climatica, del rapporto di forma
e della categoria cui l'edificio appartiene (residenziale o altro).
Visto che non si menzionano parti o unità di edifici esistenti
soggette all'intervento si è portati a ritenere che l'indice di
risparmio da conseguire vada calcolato in riferimento al fabbisogno energetico
dell’edificio nel suo complesso, come assieme delle singole porzioni
immobiliari che lo compongono.
Esempi di interventi contemplati come “assieme condominiale”
sono la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione
invernale (anche con generatori di calore non a condensazione), pompe
di calore, scambiatori
per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione
o rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione
che non ricadano nelle caratteristiche indicate nei commi successivi.
IL COMMA 345 E IL MISTERO DEI PAVIMENTI SCOMPARSI
In questo comma della finanziaria si contemplano gli interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) e finestre comprensive di infissi (anche le strutture accessorie
con effetto sulla dispersione di calore quali scuri o persiane, o
cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso).
Tali interventi, si dice, dovranno soddisfare i requisiti di trasmittanza
termica U (espressa in W/m2K) della tabella
qui riportata dalla finanziaria 2007.
Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro e le
spese devono sempre essere documentate e
sostenute entro il 31/12/07.
Come è riportato nella prima tabella.
A questo punto attenzione: questi interventi, intesi come dedicati all'involucro
dell’edificio, vengono ripresi nel decreto ministeriale attuativo
della legge finanziaria 2007 limitandone l’applicazione alle sole
strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi (intese come
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati).
I limiti stessi da rispettare di trasmittanza U sono infatti evidenziati
in una nuova tabella qui riportata dall’allegato
D del decreto.
La seconda tabella riproduce le sole colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3
allegata alla legge finanziaria per il 2007 e quindi non menziona gli
interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
nonostante essi siano stati considerati dalla legge finanziaria.
Cosa è successo? L'omissione, si spiega nel decreto, è dovuta
alla impossibilità tecnica di rispettare le trasmittanze
della Tabella 3 della legge finanziaria poiché, per errore materiale,
i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati
riportati, nella legge finanziaria, scambiando quelli riferiti ai pavimenti
con quelli riferiti alla copertura.
Non essendo quindi al momento correttamente definiti i parametri di risparmio
energetico cui dovrebbe essere finalizzato l'intervento, i lavori eseguiti
su pavimenti e coperture non consentono di usufruire della detrazione
prevista dal comma 345 della finanziaria.
Al massimo la detrazione potrà essere operata ai sensi del comma
344 qualora l'intervento sulle strutture orizzontali,
unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico
indicati.
Un’ultima osservazione: non basta intervenire in sostituzione di
elementi qualora questi siano originariamente già conformi agli
indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D.
E’ necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente.
All'art. 7 il decreto attuativo prevede infatti che per gli interventi
sull'involucro degli edifici esistenti il tecnico che redige l'asseverazione
debba specificare il valore di trasmittanza originaria del componente
su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento
la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori
riportati nella tabella D.
IL COMMA 346
E’ il comma relativo all'installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
(il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro).
Si evidenzia come con l'impianto di produzione di acqua calda possono
attenere alla detrazione installazioni non soltanto appartenenti alla
sfera domestica o alle esigenze produttive ma anche, con accezione più
generale, installazioni per esempio nell'ambito commerciale, ricreativo
o socio assistenziale e quindi, come già detto, per edifici esistenti
appartenenti a qualsiasi categoria catastale.
Tra i requisiti da rispettare: la garanzia di almeno cinque anni per i
pannelli solari e i bollitori e di almeno due anni per gli accessori e
i componenti elettrici ed elettronici.
Inoltre i pannelli solari devono avere una certificazione
di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio
accreditato.
L’installazione dell’impianto deve essere conforme ai manuali
di installazione dei principali componenti.
Se poi i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, quanto sopra
attiene alle garanzie sui pannelli può essere sostituito da certificazione
secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato
di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti e l’attestato
di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto
beneficiario.
IL COMMA 347
Dove si parla di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione (valore massimo della detrazione fiscale
di 30.000 euro).
A questo proposito il decreto ministeriale attuativo specifica che si
possa parlare di sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione.
Osserviamo subito che parlando di sostituzione non risultano agevolabili
installazioni di sistemi di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti o in cui si attua la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto
rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. E’ anche vero
che è sempre possibile contemplare questi casi tra quelli di riqualificazione
energetica dell'edificio di cui al comma 344 (qualora naturalmente si
rispetti l'indice di prestazione energetica previsto). Usufruiscono di
detrazione anche gli interventi di trasformazione degli impianti autonomi
in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore o anche la
sola trasformazione dell'impianto centralizzato in centralizzato con contabilizzazione
del calore. Sono invece esclusi i casi di trasformazione dell'impianto
di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
COME SI GESTISCONO LE SOVRAPPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
TRA I COMMI
In riferimento al comma 344 troviamo che l'indice di prestazione energetica
richiesto si può conseguire anche con la realizzazione degli interventi
che la legge finanziaria individua come autonomamente agevolabili ai successivi
commi e con differenti limiti di detrazione determinati ogni volta.
La apparente sovrapposizione di competenze può risolversi con un
esempio: pensiamo ad interventi congiunti di sostituzione dell’impianto
di climatizzazione invernale (comma 347, con limite di detrazione di imposta
di 30.000 euro) e di sostituzione degli infissi (comma 345, con limite
di detrazione di imposta di 60.000 euro).
Se però si effettua una misura dell’indice di prestazione
energetica e da qui risulta una riduzione pari o superiore
al 20% dei valori di riferimento si ricade al comma 344 e quindi il massimo
di detrazione possibile non sarà più di 30.000 + 60.000
= 90.000 euro bensì di 100.000 euro.
Certo usufruendo della detrazione per gli interventi previsti dal comma
344, non è possibile far valere autonomamente le detrazioni per
specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione
invernale e che
sono quindi compresi nell'intervento più generale. Fanno eccezione
gli interventi di risparmio energetico che non incidono sul livello di
climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di
cui al comma 346 (cumulabilità di detrazione a quella di cui si
usufruisce per il comma 344).
Naturalmente se gli interventi hanno requisiti tecnici attinenti a due
differenti commi (ad esempio interventi di coibentazione delle pareti
esterne, inquadrabili nell'ambito del comma 344 e del comma 345) si può
applicare una sola agevolazione, che andrà indicata specificando
nella scheda informativa allegata al decreto attuativo a quale comma della
legge finanziaria si intende fare riferimento.
CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI DEL 55
%
Sono ammesse sia le persone fisiche, che gli esercenti arti e professioni,
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti
che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali).
Nel caso delle persone fisiche al pari dei possidenti o detenenti abitazioni
ad uso “privato” sono contemplati, come soggetti che possono
usufruire delle detrazioni, anche il coniuge od i parenti (entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo grado) che hanno sostenuto le spese
per la realizzazione dei lavori in vece del titolare dell'immobile. Le
condizioni da soddisfare sono da una parte che le spese dei lavori devono
essere sostenute direttamente dai soggetti succitati e devono rimanere
a loro carico e dall’altra che i soggetti devono possedere o detenere
l'immobile in base ad un titolo idoneo quale la proprietà o la
nuda proprietà, un diritto reale o un contratto di comodato o di
locazione, anche finanziaria.
In questo ultimo caso la detrazione compete all'utilizzatore del bene
o dell'opera e non alla società di leasing ed è commisurata
al costo sostenuto dalla società concedente e non ai canoni di
leasing addebitati all'utilizzatore.
Infine il caso di variazione del possesso/detenzione dell'immobile: si
trasferiscono le quote di detrazione residue
in capo al nuovo titolare.
ADEMPIMENTI DA OSSERVARE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
Le nuove regole per le richieste di detrazione al 55% in tre anni sono
semplificate. E’ stato per esempio eliminato obbligo di inviare
al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei
lavori (formalità che era necessaria nei confronti dell'amministrazione
finanziaria) mentre l'invio della comunicazione di inizio lavori alla
ASL è in funzione delle norme in materia di tutela della salute
e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. A dimostrazione della
conformità ai requisiti della finanziaria bisogna acquisire asseverazione
di tecnico abilitato dell’intervento eseguito (se sono presenti
più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può
essere “unificata” in modo da fornire nel complesso gli elementi
richiesti) e, sempre ai fini della detrazione del 55%, è necessario
il rispetto della indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata
per la realizzazione (è importante farlo anche se il decreto attuativo
non fa riferimenti a riguardo).
E’ poi richiesto di comunicare presso l'ENEA, entro tempi ben definiti
dal termine dei lavori, copia di attestato di qualificazione/certificazione
energetica (ulteriore documento rispetto all’asseverazione necessario
per accedere a qualsiasi incentivo pubblico) specificando come riferimento
“Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”.
La comunicazione va effettuata attraverso il sito www.acs.enea.it (ottenendo
ricevuta informatica) o per raccomandata al Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria
di Galeria, Roma.
Altro documento da trasmettere all'ENEA è la scheda informativa
(vedere l'allegato E del decreto attuativo) contenente:
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese,
- i dati dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
- la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne
è conseguito,
- il costo relativo agli interventi realizzati (evidenziando le spese
professionali, comprese quelle relative all’attestato di qualificazione
o certificazione) e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Quanto speso va confermato, per chi non ha reddito d’impresa, con
le ricevute di versamento dei pagamenti effettuati con bonifico bancario
o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA
del beneficiario del bonifico.
Bisogna in pratica conservare sempre, per eventuali richieste dell'amministrazione
finanziaria, la asseverazione, l’attestato di qualificazione o certificazione
energetica, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, le fatture
e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese per le quali si
fa valere la detrazione e ogni altro tipo di documentazione relativa ed
attestante l’esecuzione e la tipologia dei lavori effettuati ai
fini delle applicate detrazioni di imposta.
Due esempi a riguardo: se gli interventi sono effettuati su parti comuni
va conservata ed esibita a richiesta anche la copia della delibera assembleare
e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono
effettuati dal detentore, va conservata ed esibita a richiesta la dichiarazione
del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.
QUALI SPESE SONO DETTE DETRAIBILI
Oltre che le spese vive, relative all’acquisto degli elementi di
intervento (caldaie, finestre, pannelli, etc.) sono detraibili le spese
relative alle prestazioni professionali (sia per la realizzazione degli
interventi agevolati sia per acquisire la certificazione energetica richiesta
per fruire del beneficio) e le spese sostenute per le opere edilizie funzionali
alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Due esempi a riguardo: la fornitura e messa in opera di materiale coibente
o materiali ordinari (necessari per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti e/o loro demolizione e ricostruzione)
e gli
interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua,
sui dispositivi controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione. Altre spese sono quelle derivanti
dal miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni o la fornitura e posa in opera
di tutte le apparecchiature ed opere idrauliche e murarie necessarie per
la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici delle utenze,
(anche in integrazione con impianti di riscaldamento). In ultimo si segnala,
a conclusione comunque non esaustiva, lo smontaggio e dismissione (parziale
o totale) dell'impianto di climatizzazione invernale precedente e la fornitura
e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Il limite massimo
di detrazione è sempre riferito all'unità immobiliare su
cui si interviene (e va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori
dell'immobile
che partecipano alla spesa).
I casi in cui tale limite si applica all’edificio nella sua totalità
sono quelli relativi a lavori condominiali o nell’ipotesi di applicazione
del comma 344 della legge finanziaria.
In tal caso l'ammontare di 100.000 euro è il limite complessivo
della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
CHI ASSEVERA E CHI ATTESTA
Premesso che l'asseverazione è documento necessario a dimostrare
che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti
dal decreto attuativo della legge finanziaria e che l'attestato di certificazione
(o qualificazione) è a priori finalizzato ad acquisire i dati relativi
all'efficienza energetica propria dell'edificio, bisogna rimarcare che
non è ancora del tutto chiarito chi sono i tecnici abilitati al
rilascio dell’asseverazione e dell’attestato di qualificazione/certificazione
energetica e come questi debbano operare.
Di certo il decreto afferma che l’attestato va prodotto sulla base
delle indicazioni e procedure definite dalle regioni (o dai comuni se
presenti e stabilite prima del 08/10/05).
Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure in luogo dell'attestato
di "certificazione energetica" deve
essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica",
prodotto secondo le indicazioni riportate
nello schema allegato al decreto attuativo stesso ed asseverato da tecnico
abilitato.
Nel decreto attuativo della legge finanziaria 2007 si definiscono poi
come asseveratori coloro che sono abilitati
alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze
ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi
ordini e collegi professionali (quindi ingegneri, architetti, geometri
e periti industriali).
Bisogna però considerare che in base alla legislazione vigente
risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi,
i dottori forestali e i periti agrari. Alla luce di ciò si deve
ritenere che anche tali professionisti, regolarmente iscritti al proprio
ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie
competenze, a redigere la documentazione richiesta.
L’asseverazione può inoltre essere compresa nell’ambito
della documentazione resa dal direttore lavori sulla conformità
al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 192/05 (e successive
modifiche e integrazioni).
A completare il quadro nel decreto si consente poi che le caratteristiche
energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento
(per esempio le finestre comprensive di infissi e componenti connessi
al loro corpo) possano essere certificate dai produttori stessi, con certificazioni
dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea
in materia di attestazione di conformità del prodotto.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI
E IVA
Cominciamo col dire che le detrazioni della finanziaria non sono compatibili
con agevolazioni fiscali disposte con altre leggi nazionali.
L’agevolazione della finanziaria 2007 si sovrappone per esempio
in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie
ai sensi della legge n. 449 del 1997. In considerazione di ciò
il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili.
In compenso c’è piena compatibilità con la richiesta
di titoli di efficienza energetica (noti anche come certificati bianchi)
e con incentivi che possono essere disposti da Regioni, Province e Comuni
(salvo incompatibilità specifiche).
Nella legge finanziaria per il 2007 poi le prestazioni di servizi e realizzazione
di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria realizzati su
immobili residenziali) sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento
e si prorogano (anche se con alcuni aspetti ancora da chiarire) le agevolazioni
in materia di recupero spese per interventi relativi all’articolo
2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e successive modificazioni)
e relativi alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'aliquota IVA del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi
mentre le cessioni di beni sottostanno all’IVA
ridotta se la fornitura è posta in essere nell'ambito di un contratto
di appalto.
Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo quali
ad esempio infissi e caldaie, l'aliquota ridotta
si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato
al netto del valore dei beni stessi
(limite individuato sottraendo dall'intero corrispettivo dovuto dal committente
il valore dei beni significativi).
Ing. Roberto farnetani
Membro commissione energia (2005-2009) ordine ingegneri
Provincia di genova energia ed edilizia per un futuro ecosostenibile
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