Tratto da:
99idee Tech
Ville e Case Prefabbricate N° 018
Finanziaria 2007
Di Baio Editore

Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici

Con la legge finanziaria per il 2007 sono state introdotte agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi su edifici esistenti, volti al contenimento dei consumi energetici.
Senza volersi troppo perdere in un’arida citazione della normativa di riferimento vediamo di commentare le maggiori
evidenze anche procedurali per poter usufruire degli sgravi fiscali collegati al documento.

A QUALI EDIFICI E INTERVENTI È RIVOLTA LA DETRAZIONE

L'agevolazione è riservata ai soli edifici esistenti (o parti degli stessi) ma con un’ampia accezione del termine edificio
intendendo sia il residenziale che gli edifici appartenenti a qualsiasi altra categoria catastale, anche il rurale o gli edifici strumentali.
Naturalmente si identificano come edifici esistenti quelli per cui sia presente iscrizione al catasto o richiesta di accatastamento, nonché risulti il pagamento dell'ICI (ove dovuta).
L'esclusione degli edifici di nuova costruzione si deve al fatto che la normativa prevede già a livello comunitario che i nuovi edifici siano assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle condizioni climatiche e della tipologia di edifici. Fatte queste brevi premesse guardiamo ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007. In essi troviamo i criteri, le condizioni e le modalità di interventi che, migliorando le prestazioni energetiche degli edifici, beneficiano di detrazioni.

IL COMMA 344

Per questo primo comma, gli interventi, le opere o gli impianti realizzati (da notare che non vengono volutamente
specificate le tipologie e le modalità di intervento) possono ottenere una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute fino a un massimo di 100.000 euro di detrazione. La detrazione si applica alle spese documentate e
sostenute entro il 31/12/07 per interventi che conseguano una riduzione del 20 % del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto a valori di base.
La misura di questi risultati è quindi data da un confronto con indici di riferimento che sono riportati nelle tabelle
dell'allegato C del decreto 192/05 (modificato poi dal decreto 311/06).
Tali indici sono funzione della zona climatica, del rapporto di forma e della categoria cui l'edificio appartiene (residenziale o altro).
Visto che non si menzionano parti o unità di edifici esistenti soggette all'intervento si è portati a ritenere che l'indice di risparmio da conseguire vada calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’edificio nel suo complesso, come assieme delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Esempi di interventi contemplati come “assieme condominiale” sono la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale (anche con generatori di calore non a condensazione), pompe di calore, scambiatori
per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione o rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non ricadano nelle caratteristiche indicate nei commi successivi.

IL COMMA 345 E IL MISTERO DEI PAVIMENTI SCOMPARSI

In questo comma della finanziaria si contemplano gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi (anche le strutture accessorie con effetto sulla dispersione di calore quali scuri o persiane, o cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso).
Tali interventi, si dice, dovranno soddisfare i requisiti di trasmittanza termica U (espressa in W/m2K) della tabella
qui riportata dalla finanziaria 2007.
Il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro e le spese devono sempre essere documentate e
sostenute entro il 31/12/07.
Come è riportato nella prima tabella.
A questo punto attenzione: questi interventi, intesi come dedicati all'involucro dell’edificio, vengono ripresi nel decreto ministeriale attuativo della legge finanziaria 2007 limitandone l’applicazione alle sole strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi (intese come delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati).
I limiti stessi da rispettare di trasmittanza U sono infatti evidenziati in una nuova tabella qui riportata dall’allegato
D del decreto.
La seconda tabella riproduce le sole colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2007 e quindi non menziona gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano stati considerati dalla legge finanziaria.
Cosa è successo? L'omissione, si spiega nel decreto, è dovuta alla impossibilità tecnica di rispettare le trasmittanze
della Tabella 3 della legge finanziaria poiché, per errore materiale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati riportati, nella legge finanziaria, scambiando quelli riferiti ai pavimenti con quelli riferiti alla copertura.
Non essendo quindi al momento correttamente definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l'intervento, i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentono di usufruire della detrazione prevista dal comma 345 della finanziaria.
Al massimo la detrazione potrà essere operata ai sensi del comma 344 qualora l'intervento sulle strutture orizzontali,
unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico indicati.
Un’ultima osservazione: non basta intervenire in sostituzione di elementi qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D.
E’ necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. All'art. 7 il decreto attuativo prevede infatti che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti il tecnico che redige l'asseverazione debba specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D.

IL COMMA 346

E’ il comma relativo all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro).
Si evidenzia come con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenere alla detrazione installazioni non soltanto appartenenti alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma anche, con accezione più generale, installazioni per esempio nell'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale e quindi, come già detto, per edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale.
Tra i requisiti da rispettare: la garanzia di almeno cinque anni per i pannelli solari e i bollitori e di almeno due anni per gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici.

Inoltre i pannelli solari devono avere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
L’installazione dell’impianto deve essere conforme ai manuali di installazione dei principali componenti.
Se poi i pannelli solari sono realizzati in autocostruzione, quanto sopra attiene alle garanzie sui pannelli può essere sostituito da certificazione secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

IL COMMA 347

Dove si parla di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (valore massimo della detrazione fiscale di 30.000 euro).
A questo proposito il decreto ministeriale attuativo specifica che si possa parlare di sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione.
Osserviamo subito che parlando di sostituzione non risultano agevolabili installazioni di sistemi di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti o in cui si attua la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. E’ anche vero che è sempre possibile contemplare questi casi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344 (qualora naturalmente si rispetti l'indice di prestazione energetica previsto). Usufruiscono di detrazione anche gli interventi di trasformazione degli impianti autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore o anche la sola trasformazione dell'impianto centralizzato in centralizzato con contabilizzazione del calore. Sono invece esclusi i casi di trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

COME SI GESTISCONO LE SOVRAPPOSIZIONI DI APPLICAZIONE TRA I COMMI

In riferimento al comma 344 troviamo che l'indice di prestazione energetica richiesto si può conseguire anche con la realizzazione degli interventi che la legge finanziaria individua come autonomamente agevolabili ai successivi commi e con differenti limiti di detrazione determinati ogni volta.
La apparente sovrapposizione di competenze può risolversi con un esempio: pensiamo ad interventi congiunti di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (comma 347, con limite di detrazione di imposta di 30.000 euro) e di sostituzione degli infissi (comma 345, con limite di detrazione di imposta di 60.000 euro).
Se però si effettua una misura dell’indice di prestazione energetica e da qui risulta una riduzione pari o superiore
al 20% dei valori di riferimento si ricade al comma 344 e quindi il massimo di detrazione possibile non sarà più di 30.000 + 60.000 = 90.000 euro bensì di 100.000 euro.
Certo usufruendo della detrazione per gli interventi previsti dal comma 344, non è possibile far valere autonomamente le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale e che
sono quindi compresi nell'intervento più generale. Fanno eccezione gli interventi di risparmio energetico che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al comma 346 (cumulabilità di detrazione a quella di cui si usufruisce per il comma 344).
Naturalmente se gli interventi hanno requisiti tecnici attinenti a due differenti commi (ad esempio interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito del comma 344 e del comma 345) si può applicare una sola agevolazione, che andrà indicata specificando nella scheda informativa allegata al decreto attuativo a quale comma della legge finanziaria si intende fare riferimento.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI DEL 55 %

Sono ammesse sia le persone fisiche, che gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Nel caso delle persone fisiche al pari dei possidenti o detenenti abitazioni ad uso “privato” sono contemplati, come soggetti che possono usufruire delle detrazioni, anche il coniuge od i parenti (entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che hanno sostenuto le spese per la realizzazione dei lavori in vece del titolare dell'immobile. Le condizioni da soddisfare sono da una parte che le spese dei lavori devono essere sostenute direttamente dai soggetti succitati e devono rimanere a loro carico e dall’altra che i soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo quale la proprietà o la nuda proprietà, un diritto reale o un contratto di comodato o di locazione, anche finanziaria.
In questo ultimo caso la detrazione compete all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla società di leasing ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente e non ai canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Infine il caso di variazione del possesso/detenzione dell'immobile: si trasferiscono le quote di detrazione residue
in capo al nuovo titolare.

ADEMPIMENTI DA OSSERVARE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Le nuove regole per le richieste di detrazione al 55% in tre anni sono semplificate. E’ stato per esempio eliminato obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori (formalità che era necessaria nei confronti dell'amministrazione finanziaria) mentre l'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL è in funzione delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. A dimostrazione della conformità ai requisiti della finanziaria bisogna acquisire asseverazione di tecnico abilitato dell’intervento eseguito (se sono presenti più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può essere “unificata” in modo da fornire nel complesso gli elementi richiesti) e, sempre ai fini della detrazione del 55%, è necessario il rispetto della indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione (è importante farlo anche se il decreto attuativo non fa riferimenti a riguardo).
E’ poi richiesto di comunicare presso l'ENEA, entro tempi ben definiti dal termine dei lavori, copia di attestato di qualificazione/certificazione energetica (ulteriore documento rispetto all’asseverazione necessario per accedere a qualsiasi incentivo pubblico) specificando come riferimento “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”.
La comunicazione va effettuata attraverso il sito www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata al Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma.
Altro documento da trasmettere all'ENEA è la scheda informativa (vedere l'allegato E del decreto attuativo) contenente:
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese,
- i dati dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
- la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito,
- il costo relativo agli interventi realizzati (evidenziando le spese professionali, comprese quelle relative all’attestato di qualificazione o certificazione) e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Quanto speso va confermato, per chi non ha reddito d’impresa, con le ricevute di versamento dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Bisogna in pratica conservare sempre, per eventuali richieste dell'amministrazione finanziaria, la asseverazione, l’attestato di qualificazione o certificazione energetica, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, le fatture e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione e ogni altro tipo di documentazione relativa ed attestante l’esecuzione e la tipologia dei lavori effettuati ai fini delle applicate detrazioni di imposta.
Due esempi a riguardo: se gli interventi sono effettuati su parti comuni va conservata ed esibita a richiesta anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va conservata ed esibita a richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

QUALI SPESE SONO DETTE DETRAIBILI

Oltre che le spese vive, relative all’acquisto degli elementi di intervento (caldaie, finestre, pannelli, etc.) sono detraibili le spese relative alle prestazioni professionali (sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio) e le spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Due esempi a riguardo: la fornitura e messa in opera di materiale coibente o materiali ordinari (necessari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e/o loro demolizione e ricostruzione) e gli
interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione. Altre spese sono quelle derivanti dal miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni o la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature ed opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici delle utenze, (anche in integrazione con impianti di riscaldamento). In ultimo si segnala, a conclusione comunque non esaustiva, lo smontaggio e dismissione (parziale o totale) dell'impianto di climatizzazione invernale precedente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Il limite massimo di detrazione è sempre riferito all'unità immobiliare su cui si interviene (e va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile
che partecipano alla spesa).
I casi in cui tale limite si applica all’edificio nella sua totalità sono quelli relativi a lavori condominiali o nell’ipotesi di applicazione del comma 344 della legge finanziaria.
In tal caso l'ammontare di 100.000 euro è il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

CHI ASSEVERA E CHI ATTESTA

Premesso che l'asseverazione è documento necessario a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto attuativo della legge finanziaria e che l'attestato di certificazione (o qualificazione) è a priori finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio, bisogna rimarcare che non è ancora del tutto chiarito chi sono i tecnici abilitati al rilascio dell’asseverazione e dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica e come questi debbano operare.
Di certo il decreto afferma che l’attestato va prodotto sulla base delle indicazioni e procedure definite dalle regioni (o dai comuni se presenti e stabilite prima del 08/10/05).
Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve
essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate
nello schema allegato al decreto attuativo stesso ed asseverato da tecnico abilitato.
Nel decreto attuativo della legge finanziaria 2007 si definiscono poi come asseveratori coloro che sono abilitati
alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (quindi ingegneri, architetti, geometri e periti industriali).
Bisogna però considerare che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari. Alla luce di ciò si deve ritenere che anche tali professionisti, regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta.
L’asseverazione può inoltre essere compresa nell’ambito della documentazione resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/05 (e successive
modifiche e integrazioni).
A completare il quadro nel decreto si consente poi che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento (per esempio le finestre comprensive di infissi e componenti connessi al loro corpo) possano essere certificate dai produttori stessi, con certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI E IVA

Cominciamo col dire che le detrazioni della finanziaria non sono compatibili con agevolazioni fiscali disposte con altre leggi nazionali.
L’agevolazione della finanziaria 2007 si sovrappone per esempio in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997. In considerazione di ciò il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili. In compenso c’è piena compatibilità con la richiesta di titoli di efficienza energetica (noti anche come certificati bianchi) e con incentivi che possono essere disposti da Regioni, Province e Comuni (salvo incompatibilità specifiche).
Nella legge finanziaria per il 2007 poi le prestazioni di servizi e realizzazione di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali) sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento e si prorogano (anche se con alcuni aspetti ancora da chiarire) le agevolazioni in materia di recupero spese per interventi relativi all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e successive modificazioni) e relativi alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'aliquota IVA del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi mentre le cessioni di beni sottostanno all’IVA
ridotta se la fornitura è posta in essere nell'ambito di un contratto di appalto.
Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo quali ad esempio infissi e caldaie, l'aliquota ridotta
si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi
(limite individuato sottraendo dall'intero corrispettivo dovuto dal committente il valore dei beni significativi).

Ing. Roberto farnetani
Membro commissione energia (2005-2009) ordine ingegneri
Provincia di genova energia ed edilizia per un futuro ecosostenibile