Tratto da:
XX° Anniversario della
tragedia di Stava

EGIDIO BODA
Dirigente Direzione Generale energia e risorse minerarie
Ministero delle Attività Produttive
Di Baio Editore

Grazie a tutti, grazie al prof. Villa per l'invito che ho accolto ben volentieri, un ringraziamento anche agli organizzatori, al signor Lorenzo Cantù, alle ACLI ecc. Chi vi parla è stato un ingegnere del Corpo delle miniere, ora passato ad altro incarico dirigenziale presso il Ministero delle Attività Produttive, che per tanti anni ha seguito, in varie parti d'Italia
e d’Europa, le vicende della sicurezza nelle industrie estrattive.
La legislazione mineraria italiana trae origine dalla legge mineraria fondamentale del 1927 (R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) tuttora vigente. Sono passati settanta anni, ma buona parte dei principi informatori di questa legge è ancora valida.
Tuttavia, nei principi informatori della legge del 1927, le tematiche ambientali non furono prese in debita considerazione. D’altra parte, è ben noto che le problematiche connesse all’uso sostenibile delle risorse naturali sono emerse negli ultimi venti anni in esito all’evoluzione di una maggiore sensibilità legata per un verso alle esigenze di tutela ambientale e, per altri versi, ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, prima di parlare più specificamente di queste problematiche, ritengo opportuno accennare a un breve excursus storico sulla sicurezza mineraria.
Il sistema normativo che ha governato negli ultimi cinquanta anni la sicurezza nel settore dell'industria estrattiva – cave e miniere – (da notare la netta distinzione giuridica fra cave e miniere così come sancito dall’art. 2 della legge del 1927) è il ben noto DPR n.128 del 1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”. Gli anni '50 hanno segnato un notevole sviluppo di norme che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori; basti pensare, per esempio, alla legge n. 547 del 1955 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Alla fine degli anni '80, a livello comunitario, fu sentita l'esigenza di uniformare in tutti gli Stati membri le normative sulla sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche al fine di renderle più adeguate alle mutate esigenze della società civile europea. La prima direttiva in tema di sicurezza (direttiva madre) è dell'89. Chi vi parla ha partecipato ai lavori di predisposizione di queste direttive che poi sono state recepite nel nostro ordinamento con appositi decreti legislativi. Fra questi, molti di voi ricorderanno l’ormai famoso decreto legislativo n. 626/1994.
Per il polo dell’industria estrattiva, essendo un settore con peculiarità intrinseche che lo differenziano dagli altri comparti produttivi (il DPR n.128 del '59 sopra accennato ne è una chiara dimostrazione) è stato necessario emanare direttive specifiche. Fra queste ricordiamo le direttive n. 92/91/CEE e n. 92/104/CEE recepite nel nostro ordinamento col decreto legislativo 624/1996 che integra, per il settore estrattivo, il decreto legislativo n. 626. È da osservare che il D.L.vo 624 ha puntualizzato due aspetti fondamentali che non vigevano nel DPR n. 128. Per la prima volta è data piena responsabilità in tema di sicurezza al titolare e al datore di lavoro. Nel sistema normativo previgente, il principale responsabile per la sicurezza in cava o in miniera era il direttore dei lavori, al quale, nella maggior parte
dei casi, non venivano riconosciuti poteri di spesa se non nei limiti imposti dal titolare. È stata avvertita pertanto l’esigenza di responsabilizzare anche il datore di lavoro come detentore dei "lacci della borsa della spesa”, perché – signori miei – la sicurezza ha un costo, a volte anche notevole. L'altro aspetto qualificante della nuova normativa, accennato anche dal prof. Brauns che mi ha preceduto, riguarda l'analisi dei rischi e la redazione del documento di sicurezza e salute (DSS). Purtroppo, in esito all’esigenza di procedere in tempi brevi alla valutazione dei rischi, si è potuta osservare la proliferazione incontrollata di una miriade di consulenti, il più delle volte privi di specifica preparazione professionale, che hanno approfittato della necessità, per le aziende stesse, di adempiere ad un obbligo normativo di elevata complessità, con notevoli oneri economici e scarsi o nulli contributi volti ad affrontare nella giusta dimensione il problema della prevenzione degli infortuni.
Valutazione dei rischi significa che ciascun operatore deve analizzare puntualmente quali possono essere i rischi specifici di ogni fase del ciclo produttivo ed in base alle valutazioni specifiche redigere il documento di sicurezza e salute. Sotto questo profilo il DSS si presenta come documento dinamico, da aggiornare di volta in volta alle mutate esigenze.
Ed inoltre, l’analisi dei rischi deve costituire un momento di grande riflessione e responsabilità da affrontare insieme alle maestranze con competenza tecnica adeguata: solo in questi termini il documento di sicurezza e salute può esprimere la sua efficacia.
Altro aspetto importante riguarda la problematica della formazione degli ispettori minerari.
La normativa sulla sicurezza sottolinea, oltre al ruolo della responsabilità del datore di lavoro e di tutte le altre figure professionali presenti in cava, anche la competenza sulla vigilanza. Corre l’obbligo di osservare che un adempimento ispettivo puramente formale e privo di incidenza effettiva sul problema prevenzionistico fa venir meno lo spirito di tutela attiva sul quale si fonda l’azione di vigilanza. Laddove la funzione ispettiva venga condotta da personale scarsamente specializzato e formato a condurre tale attività in un settore altamente specialistico e difficile quale è quello della sicurezza nell’industria estrattiva, tutto ciò non può che condurre a spiacevoli conseguenze che ricadranno in capo allo stesso ispettore ma soprattutto in capo ai lavoratori che operano in cava.
Gli ispettori del Corpo delle miniere avevano una elevata professionalità acquisita in oltre cento anni di attività e di esperienza maturata sul campo ed un carisma straordinario tale da incidere sulla sensibilità dei lavoratori, dei capisquadra, del direttore e di quanti altri addetti, qualità indispensabili per affrontare le difficili problematiche connesse alla sicurezza dei lavori in cava o in miniera. In altri termini, si vuol ribadire che l’azione ispettiva
non può esaurirsi nell’accertamento di qualche infrazione o nella constatazione di un infortunio;
bisogna andare oltre, cogliendo spunti per incidere sulla sensibilità degli addetti fino a coinvolgerli attivamente nelle tematiche della sicurezza e della prevenzione infortunistica.
È evidente pertanto che la professionalità deve essere di alto livello.
Sotto questo profilo, il trasferimento delle competenze tecnico- amministrative agli enti locali, privi di adeguate esperienze in materia, ritengo non abbia apportato, almeno per il momento, contributi significativi. Per quanto riguarda le problematiche ambientali, il moderatore poco fa accennava al tema della compatibilità. Questo discorso si sostanzia, in prima istanza, sui principi dello sviluppo sostenibile il quale si impernia, come è noto, su tre pilastri fondamentali: economico, sociale ed ambientale. Il contemperamento di questi tre interessi può sicuramente contribuire a sostenere l'industria estrattiva in quanto fornitrice di materie prime minerali indispensabili, in linea con i parametri della compatibilità ambientale ai fini di uno sviluppo ordinato di tutto il sistema. Tutto ciò, tenuto in debito
conto che la primarietà dell’interesse ambientale sugli interessi economici, ancorché di natura pubblicistica, non significa soccombenza aprioristica di questi ultimi rispetto al primo. In tale contesto è evidente che la politica imprenditoriale deve svolgere un ruolo centrale nell’assicurare l’integrazione e l’equilibrio fra la dimensione economica, sociale e ambientale.
Questo compito richiede:
- livelli di crescita economica elevati e stabili che forniscano le risorse supplementari essenziali per far fronte alle pressioni ambientali delle attività economiche;
- una attenzione specifica per la competitività, la ricerca e l’innovazione tecnologica, in quanto motori essenziali per sviluppare gli investimenti, la crescita economica e l’occupazione;
- la garanzia di proposte legislative che non ostacolino la competitività dell’industria fino a comportare uno spostamento geografico degli investimenti verso paesi terzi (“delocalizzazioni”) con più basso livello di protezione ambientale e sociale, nonché procedure amministrative semplificate a beneficio, soprattutto, delle piccole e medie imprese su cui gravano, talvolta, i maggiori oneri per conformarsi alla normativa ambientale;
- riconoscimento dell’importanza della responsabilità sociale e ambientale delle imprese (CSR) quale mezzo per raggiungere livelli elevati di protezione ambientale e sociale, anche nei paesi in via di sviluppo, in linea con i principi dell’EITI (Iniziative di carattere deontologico sulla trasparenza del flusso dei guadagni e dei pagamenti nell’industria
estrattiva) espressi nel 2001 nel Summit di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile;
- elaborazione di politiche e misure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra senza compromettere la competitività delle imprese.
(Fazzuoli): "Ingegner Boda, dovrei chiederle qualcosa prima che concluda il suo intervento.
Lei ha detto che sono state fatte delle riforme che hanno peggiorato il controllo. Quando il controllo era migliore abbiamo avuto la tragedia di Stava! Cosa bisogna fare perché non capiti più?”.
Lo strumento legislativo che avevamo quando è successo il disastro di Val di Stava era inadeguato.
Gli strumenti legislativi che abbiamo adesso, laddove siano correttamente applicati da personale valido, preparato e ben formato, sono sicuramente strumenti che possono contribuire ad evitare che certi fenomeni che sono successi qualche tempo fa non si verifichino più. Vorrei ricordare al riguardo che prossimamente sarà emanata la direttiva
"Mining Waste", la direttiva sui rifiuti minerari, la quale è stata allo studio per due anni, ha avuto varie controversie ed evoluzioni, ma adesso è in dirittura di arrivo. Non appena sarà recepita nell'ordinamento nazionale e ben applicata dal personale valido, sicuramente potrà contribuire a migliorare questi sistemi di sicurezza.
Ora si comincia a parlare di ambiente e di sicurezza, però bisogna lavorare molto. Siamo sulla buona strada, speriamo che gli organi istituzionalmente preposti proseguano su questa via e che si possa arrivare a livelli tali da non far succedere più ciò che è successo. Io volevo proseguire il discorso con gli indicatori di sviluppo sostenibile, ma non c'è tempo. Lo farò in un'altra occasione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto.