Tratto da:
L'Ascensore N° 4/2007
percorso verticale e orizzontale
Opinion leader
Di Baio Editore

Intervista a...

Giovanni Varisco

di Leonardo Servadio

"Per prevenire il deterioramento
da usura, oggi la normativa
europea stabilisce criteri oggettivi
di manutenzione. “
Giovanni Varisco

La continua attenzione, l’assistenza tecnica competente, le revisioni annuali degli impianti, fanno sì che il parco ascensori italiano, per quanto piuttosto attempato, sia ancora sicuro. Tuttavia è necessario rispettare le direttive comunitarie: meglio prevenire che curare, come spiega l’Ing. Giovanni Varisco, uno dei maggiori esperti italiani.

Ingegnere, pare che dall’Europa ci arrivino sempre nuove regole…

E’ dal 1999 che tutti gli ascensori italiani devono essere adeguati alla normativa europea. Il riferimento è la normativa
95/16/CE, in cui si stabilisce che in tutto lo Spazio Economico Europeo gli ascensori devono essere conformi agli
stessi requisiti.
Questo vuol dire che i circa 4 milioni di ascensori presenti in Europa, che sono stati installati prima dell’entrata in vigore
delle attuali norme, dei quali circa 650 mila in Italia, devono adeguarsi e offrire identiche garanzie di sicurezza.

Quali sono le garanzie di sicurezza cui devono adeguarsi gli impianti vecchi?

Sono quelle indicate nella normativa che elenca i rischi e i criteri per superarli attraverso la normalizzazione in tutto il
continente degli impianti esistenti o, se vogliamo usare questa espressione, degli impianti vecchi. Si tratta della
norma EN 81-80, comunemente chiamata “SNEL” (Safety Norms for Existing Lifts). In tale norma europea si indicano
punto per punto quali sono tutti gli elementi a rischio: ne sono elencati 74.
Ovviamente non esiste un singolo impianto che possa presentare tutti e quanti questi problemi, ma ogni impianto
ne può presentare più d’uno.

Possiamo vederli, per grandi linee?

Gli elementi a rischio sono raggruppati in tre categorie di gravità decrescente: quelli inclusi nella categoria 1, di alto
rischio, dovrebbero essere eliminati e sostituiti subito; quelli inclusi nella categoria 2, di rischio medio, dovrebbero essere risolti sul medio periodo; quelli della categoria 3 sono di rischio più basso e sono da risolversi seppure è
concesso un termine più ampio. Nella prima categoria si includono gli elementi preposti alla sicurezza dell’impianto,
per esempio i vecchi paracadute, il limitatore di velocità, il dispositivo per il blocco delle porte, l’altezza insufficiente
delle pareti del vano corsa o le reti di difesa del vano, ove queste presentino forature eccessive…

Ma che rischi possono rappresentare questi elementi che, anche se vecchi, hanno sempre funzionato?

Questa è l’obiezione che proviene in genere dai proprietari, dai condomini che ovviamente non amano affrontare nuove
spese. Ed è vero che in Italia gli impianti sono revisionati con frequenza e il loro grado di sicurezza medio è elevato. Ma
c’è il rischio che i materiali col tempo si siano deteriorati e, anche se alla vista non presentano uno stato deteriorato,
possano non reggere in condizioni di emergenza. Bisogna tener presente che i tecnici incaricati della manutenzione
non hanno gli strumenti atti a verificare lo stato di conservazione del materiale di ogni singolo elemento dell’ascensore,
come per esempio il paracadute. Per questo una norma di elementare prudenza stabilisce che passati 50 anni dalla
installazione di un componente, questo vada comunque sostituito, così da non arrivare a problemi di resistenza dovuti a
fenomeni di fatica nel materiale…

Ma altri componenti, come le barriere, che problemi possono presentare?

Per esempio: quelle realizzate molto tempo fa potrebbero essere troppo basse e potrebbero essere scavalcate da malintenzionati. Se il dispositivo blocco porte si è deteriorato col tempo oppure è di costruzione non adeguata, potrebbe non funzionare e dar adito a gravi incidenti, come quello di consentire l’apertura della porta del vano ascensore
quando la cabina non è al piano: il rischio è precipitare nel vano…

La normativa europea va nel senso della prevenzione…

Costituisce una guida perché i governi degli Stati membri decidano di avviare mediante decreto nei loro paesi queste
condizioni di sicurezza.

Una guida non vincolante…


No, ma in Francia, Spagna, Austria, Belgio tali norme europee sono state subito recepite. In Germania la situazione
è più complessa perché i controlli dei loro “TüV” sono comunque piuttosto efficienti. In Italia c’è una situazione che
presenta qualche ambiguità, perché nel novembre 2005 l’allora ministro Scaiola ha firmato un decreto che stabilisce
tempi certi per affrontare i problemi individuati nelle tre categorie di rischio: 2 anni per la messa a norma dei rischi di
categoria 1, 4 anni per quelli di categoria 2 e 6 anni per quelli di categoria 3. Il lasso di tempo va calcolato a partire
dall’ultima verifica periodica cui l’impianto è stato sottoposto. Tuttavia non è mai stato diramato il decreto attuativo: questo dà adito a interpretazioni contrapposte. C’è chi sostiene che, essendoci il decreto, questo vada comunque rispettato e gli impianti vadano opportunamente aggiornati. Altri invece si appoggiano sull’assenza del decreto attuativo per affermare l’inattuabilità del decreto.

La sua opinione qual è?

Che si debbano seguire le norme europee.
Nessuno oggi va in giro con un’automobile del 1912, semmai la si porta alle sfilate di auto d’epoca. Nessuno manderebbe i propri figli in gita scolastica su un autobus del 1920, semmai lo si espone in un museo. In Italia abbiamo
molti impianti di ascensori vecchi, ormai storici. Vi sono cabine bellissime: manteniamole, ma la parte impiantistica deve
essere nuova e perfettamente funzionante. Ancora, gli addetti alla manutenzione ordinaria controllano lo stato dei
cavi e dei motori e in caso di necessità li sostituiscono. Ma per loro è difficile controllare con la dovuta precisione l’effettiva resistenza di tutti i componenti che si riferiscono alla sicurezza. Per questo è importante che vi sia una legge che stabilisca che, passato un certo numero di anni, tali componenti vadano sostituiti in ogni caso.

Ma nelle attuali condizioni normative, se accade un incidente in un impianto vecchio, perché si rompe il dispositivo di blocco delle porte, nessuno è responsabile…

No. La responsabilità sussiste, eccome.
Dal 2005 è in vigore il “Codice del Consumo” (DL 6/9/05 n. 206) in cui si stabilisce che tutto ciò che è fruito dal consumatore, sia oggetto o servizio, va considerato un prodotto e in quanto tale deve essere sicuro.
E i criteri di sicurezza sono stabiliti in base alla normativa europea. Tale codice stabilisce anche sanzioni gravi in caso di
incidenti dovuti alla non osservazione di tali norme europee di sicurezza.

Un paio di anni fa a Milano accadde che una donna precipitò nel vano ascensore. Fu rottura del blocco porte?

Sembra che sia stato un difetto di tale dispositivo. Oggi la norma stabilisce che il dispositivo di blocco delle porte abbia
un doppio controllo, il che rende praticamente impossibili questi incidenti. Fermo restando che sono più sicuri gli ascensori con le porte automatiche.

E’ molto costoso adeguare un ascensore vecchio?

Dipende da quali elementi vanno sostituiti. Tuttavia le spese si aggirano sull’ordine delle poche migliaia di euro.
Poco meno di 1000 euro per un paracadute. Attorno ai 1000 per un impianto telefonico collegato al centro assistenza,
per aggiornare il vecchio campanello di allarme, sistema ormai obsoleto perché non è detto che vi sia qualcuno che lo sente, soprattutto in estate o di notte.
Sono spese piuttosto modeste se divise tra i condomini di un edificio di medie dimensioni.
Ma a volte ho visto rifiutare spese di poche decine di euro. E’ un problema di mentalità. Anche in questo campo occorre passare a una attenta prevenzione. La normativa europea va proprio in questa direzione.